Cassazione Civile, Ordinanza n. 08887/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito di oltre 858 mila euro, composto in larga parte da compensi per consulenza asseritamente prestata negli anni 2008-2009 e, per la parte residua, da oneri fiscali, previdenziali e interessi. Il credito era stato inizialmente ammesso in via privilegiata, ma su impugnazione del curatore il Tribunale aveva revocato l'ammissione ed escluso il credito dallo stato passivo, ritenendo emerso da documenti successivamente acquisiti che il corrispettivo indicato nella domanda non remunerasse in realtà consulenze del ricorrente, bensì l'attività di intermediazione creditizia svolta da un terzo senza la necessaria autorizzazione. Il ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione inesistente o apparente, sostenendo che il Tribunale avesse fondato la decisione sull'illiceità dell'attività del terzo senza motivare adeguatamente; con il secondo ha denunciato un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, affermando che il giudice di merito aveva ipotizzato che solo metà del compenso fosse destinata al terzo, ma aveva poi revocato l'intero credito anziché la sola metà.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha chiarito che il riferimento del Tribunale all'attività illecita del terzo non costituiva la ratio decidendi, che era invece l'accertamento secondo cui il credito insinuato non era dovuto al professionista perché, in concreto, serviva a remunerare l'attività del mediatore creditizio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso qualsiasi contrasto tra motivazione e dispositivo: dalla motivazione del decreto emergeva che l'intero compenso preteso dal ricorrente era destinato al mediatore, sicché era coerente la revoca dell'intera ammissione al passivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la base processuale dell'opposizione allo stato passivo decisa dal Tribunale e poi scrutinata in cassazione.
art. 128-sexies d.lgs. 385/1993
richiamato solo come norma che impone l'autorizzazione per l'attività di intermediazione creditizia; il suo riferimento serve a descrivere il contesto dell'attività del terzo, non la ratio della decisione di legittimità.
la Corte esamina i motivi come vizi di motivazione/violazione di legge, ma li reputa entrambi infondati perché non sussiste né motivazione apparente né contrasto irriducibile.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno delle censure motivazionali, ma la Corte esclude la violazione del canone costituzionale di motivazione.
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità del decreto per difetto di motivazione; la Corte ritiene invece la motivazione esistente e coerente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non è configurabile quando il giudice di merito abbia individuato chiaramente la ragione decisiva della decisione, anche se richiami ulteriori circostanze di contesto non costitutive della ratio.
- Non sussiste contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo quando la lettura complessiva del provvedimento mostra che il dispositivo è coerente con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- Se, nel procedimento di ammissione allo stato passivo, emerge che il credito insinuato non corrisponde alla prestazione dichiarata ma è in realtà destinato a remunerare un diverso soggetto o una diversa attività, il credito può essere escluso integralmente se l'accertamento riguarda l'intero importo preteso.
- Nel giudizio di cassazione non basta prospettare una lettura alternativa dei fatti: occorre dimostrare una reale incoerenza logica o giuridica della motivazione, altrimenti la censura è infondata.
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