Cassazione Penale, Sentenza n. 32424/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente la mancata effettuazione delle ricerche all'estero e la mancata notifica dell'avviso di udienza camerale all'indagato (art. 169 c.p.p.), sostenendo che le ricerche svolte non fossero sufficienti nonostante dagli atti risultasse una residenza in Albania; contestava inoltre la sussistenza e l'attualità della gravità indiziaria rispetto ai capi di imputazione (artt. 73-74 d.P.R. 309/1990), nonché vizi di motivazione relativi all'interpretazione delle intercettazioni e alla valutazione dei precedenti e del tempo trascorso dai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (mancata esecuzione delle ricerche e mancata notifica all'indagato all'estero ai sensi dell'art. 169 c.p.p.), dichiarando la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza del principio già affermato dalla Corte stessa e annullando il provvedimento con rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo esame. Per effetto della rilevanza preliminare del vizio, gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
«in tema di procedure incidentali \"de libertate\", nell'ipotesi di appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di indagato residente all'estero ad un indirizzo noto, non è sufficiente a garantire i diritti di difesa la notifica dell'avviso dell'udienza camerale al solo difensore, ma occorre procedere alla notifica anche all'indagato nelle forme di cui all'alt. 169 cod. proc. pen.»
Se è possibile individuare la località di dimora/residenza dell'indagato residente all'estero, il giudice è tenuto a disporre ricerche all'estero e la notifica dell'avviso d'udienza deve essere effettuata anche all'indagato, non soltanto al difensore; l'omissione di tali ricerche/attività costituisce vizio procedurale rilevante.
Richiamato dalla difesa in relazione alla completezza delle ricerche e alle formalità di localizzazione dell'indagato; va valutato insieme all'art. 169 per l'accertamento dell'obbligo di attivare ricerche efficaci per individuare l'indagato.
La decisione precedente della Corte di Cassazione (sentenza di annullamento) vincola il giudice del rinvio: il mancato rispetto del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento determina la nullità del provvedimento impugnato.
art. 23, comma 8, DL 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176
La trattazione del ricorso è avvenuta con le modalità emergenziali previste dalla norma (procedure speciali per le udienze in periodo di emergenza sanitaria).
Delitti di cui il ricorrente era indiziato (illecita detenzione e traffico di stupefacenti): sono il fondamento delle esigenze cautelari contestate (gravità indiziaria e pericolo di fuga/inosservanza), ma la valutazione del loro fondamento sostanziale è stata assorbita dalla decisione sul vizio procedurale preliminare.
Richiamato nel contesto dell'appello proposto dal Pubblico Ministero; contesto normativo relativo alla modalità di impugnazione delle misure cautelari da parte del PM.
Massime di principio
- Se l'indagato risiede all'estero e la località di dimora o residenza è identificabile, il giudice è obbligato a disporre ricerche all'estero e ad effettuare la notifica anche all'indagato secondo l'art. 169 c.p.p.; la sola notifica al difensore può risultare insufficiente.
- Il mancato rispetto di un principio di diritto già enunciato dalla Corte di Cassazione in precedente annullamento vincola il giudice del rinvio: l'inosservanza può determinare la nullità dell'atto impugnato e l'annullamento con rinvio.
- I profili procedurali preliminari (es. incompletezza delle ricerche o difetti di notifica) possono essere determinanti e assorbire l'esame delle questioni di merito sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari.
- In situazioni analoghe la difesa deve sollecitare esplicitamente l'esecuzione delle ricerche all'estero e richiedere che il giudice motivi, se ritiene impossibile effettuarle; il giudice deve indicare ragioni oggettive se non procede alle ricerche.
- Valutazioni sulla remota temporalità dei fatti, sulla sussistenza dei precedenti e sull'interpretazione delle intercettazioni restano questioni di merito che saranno riesaminate solo se il vizio procedurale preliminare venga sanato o ritenuto irrilevante.
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