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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 15/10/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP di Cosenza del 27/09/2024 che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente (cocaina). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare la ricostruzione del GIP senza valutare la versione difensiva (consegna frettolosa dalla persona Filippelli Antonio, ignoranza della natura del materiale, assenza di occultamento del materiale e del bilancino); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non avrebbe valutato concretamente le modalità dell'azione, l'incensuratezza dell'indagato e il comportamento collaborativo successivo, e che la misura non era giustificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'impugnazione inammissibile perché le censure si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti (critica meramente fattuale non sindacabile in sede di legittimità) e ha richiamato il principio secondo cui, in sede cautelare, la gravità degli indizi richiede valutazione prognostica compatibile con ricostruzioni alternative. Sul secondo motivo ha ritenuto le censure manifestamente infondate: il Tribunale aveva fornito motivazione congrua e non illogica circa il pericolo di reiterazione, valorizzando la qualità e quantità della cocaina, la somma di denaro trovata, il bilancino e le modalità che farebbero ritenere non occasionale l'attività di spaccio; ha altresì ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari per recidere i legami con la rete criminale. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza della documentazione sopravvenuta allegata dal difensore, richiamando che nuovi elementi successivi alla chiusura del giudizio di riesame devono essere proposti al giudice competente con istanza di revoca o modifica. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    norma richiamata quale titolo di reato relativo alla detenzione di sostanza stupefacente (cocaina) ai fini di cessione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    definizione e criteri per la valutazione della gravità degli indizi ai fini dell'adozione delle misure cautelari: sufficiente il requisito della gravità indiziaria in sede cautelare, con valutazione prognostica

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato per spiegare che in sede cautelare non si richiede la stessa qualifica degli indizi prevista per il giudizio di merito (ossia precisione e concordanza)

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. c)

    disciplina dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione: la pericolosità deve emergere dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; la legge 16 aprile 2015 n. 47 ha richiesto che il pericolo sia "attuale" oltre che concreto

  • legge 16 aprile 2015 n. 47

    riforma che ha precisato la nozione di pericolo di reiterazione rilevante ai fini cautelari, richiedendo attualità del pericolo al momento dell'adozione della misura

  • art. 121 cod. proc. pen.

    norma citata per il deposito di memoria da parte della difesa con documenti allegati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per il ricorrente nel caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte non riesamina i fatti né compie una nuova valutazione delle risultanze: sono ammissibili solo censure di diritto o di manifesta illogicità della motivazione
  • Per l'adozione delle misure cautelari è sufficiente la "gravità" degli indizi intesa in senso prognostico; non è richiesto lo stesso livello di precisione e concordanza degli indizi richiesto per il giudizio di merito
  • Le esigenze cautelari fondate sul pericolo di reiterazione richiedono la dimostrazione di un pericolo "attuale" e concreto, desumibile da elementi contestuali e personali (modalità del reato, quantità/qualità della sostanza, presenza di denaro, strumenti di pesatura, collegamenti con reti di spaccio)
  • Documenti o prove sopravvenuti dopo la chiusura del giudizio di riesame non possono essere fatti valere in Cassazione: devono essere proposti con istanza di revoca o modifica al giudice competente
  • Impugnazioni cautelari infondate o inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare l'ammissibilità e le argomentazioni di diritto prima di proporre ricorso

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