Cassazione Penale, Sentenza n. 48016/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra quattro sentenze di condanna. La censura principale è il vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione avrebbe fondato il diniego sulla distanza temporale tra i reati (indicando erroneamente il periodo 2012-2019), mentre dai provvedimenti risultava che i reati erano tutti commessi tra il 2012 e il 2014. Tale errore di fatto avrebbe inciso sulla valutazione della sussistenza del "medesimo disegno criminoso" e degli indici necessari per riconoscere la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il giudice dell'esecuzione ha utilizzato un dato temporale non corretto (2019) e che, essendo errata la premessa fattuale su cui si è basata la decisione, l'ordinanza deve essere annullata. La sentenza ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila per un nuovo esame dell'istanza di continuazione, richiamando i criteri interpretativi di art. 81 c.p. e l'esigenza di una verifica dei concreti indici di un medesimo disegno criminoso.
Norme richiamate
art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione
Consente al giudice dell'esecuzione di valutare, su istanza delle parti, l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato tra sentenze irrevocabili, salvo che la continuazione sia già stata esclusa in sede di cognizione.
chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge
Definisce il reato continuato in termini di pluralità di azioni/omissioni riconducibili a un "medesimo disegno criminoso"; la norma richiede la presenza di un progetto unitario tra le azioni, valutabile attraverso indicatori fattuali.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita...
Fornisce i criteri indicativi per accertare il "medesimo disegno criminoso": omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità e programmazione di vita criminosa; occorre valutare complessivamente questi indici e verificare che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della continuazione può essere proposta anche davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., purché la continuazione non sia stata già esclusa in sede di cognizione.
- Per riconoscere la continuazione è necessaria una valutazione fattuale approfondita: non basta la mera scomposizione cronologica dei reati; devono emergere indici di un "medesimo disegno criminoso" (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.).
- Errori di fatto materiali (ad esempio date di commissione sbagliate) nella motivazione del giudice dell'esecuzione possono comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
- Se i reati sono temporalmente ravvicinati (ad es. tutti fra il 2012 e il 2014) ciò può avvalorare la possibilità di continuazione, ma non è sufficiente da solo: va verificata la presenza degli ulteriori indici di unità di disegno criminoso.
- Il rigore probatorio e la correttezza nella ricostruzione temporale e fattuale sono essenziali: il richiedente deve indicare e documentare gli elementi utili a far emergere la continuità progettuale, e il giudice deve valutare correttamente tali elementi.
- La Corte d'appello, in sede di nuovo esame dopo annullamento, dovrà verificare i criteri giurisprudenziali richiamati e motivare puntualmente sulla sussistenza o meno della continuazione alla luce dei fatti correttamente accertati.
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