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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34122/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata, all’epoca dei fatti Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, era stata condannata dal Tribunale Militare di Napoli, con sentenza del 23 maggio 2024, per truffa continuata e aggravata ex art. 234 cod. pen. mil. pace, alla pena di sette mesi e dieci giorni di reclusione militare, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti. Le era stato contestato di avere, in ventuno occasioni, indicato nei memoriali di servizio e nei modelli riepilogativi SUP/2 un orario di servizio superiore a quello effettivamente prestato, inducendo in errore l’Amministrazione e conseguendo un profitto complessivo di euro 1.799. La prova valorizzata comprendeva documenti di servizio, videoregistrazioni degli accessi alla sede, tabulati e localizzazione di un’utenza formalmente intestata al coniuge ma ritenuta in uso all’imputata, nonché dichiarazioni della stessa. La Corte Militare di Appello, con sentenza del 10 dicembre 2025, aveva confermato la condanna. Con cinque motivi di ricorso per cassazione, la difesa: 1) ha dedotto l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., delle videoregistrazioni, dei memoriali e delle annotazioni di polizia giudiziaria acquisiti mentre il nominativo era iscritto nel registro Mod. 45, assumendo che si trattasse di atti irripetibili da compiere nelle forme dell’art. 360 cod. proc. pen.; 2) ha denunciato la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e l’insufficienza dei tabulati telefonici, assumendo che costituissero l’unico elemento utilizzabile e che il dato delle celle non fosse dimostrativo; 3) ha contestato la riconducibilità all’imputata dell’utenza intestata al marito, riproponendo la tesi di un uso solo occasionale nel gennaio 2022; 4) ha eccepito il difetto di giurisdizione militare, sostenendo che le condotte implicassero anche falso ideologico in atto pubblico, reato più grave che, ai sensi dell’art. 13 cod. proc. pen., avrebbe attratto la giurisdizione ordinaria, e che gli atti dovessero essere trasmessi ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.; 5) ha contestato la responsabilità e l’assolvimento dell’onere probatorio, sostenendo che la dicitura «presente» significasse presente in servizio e non necessariamente in caserma, e che le uscite anticipate potessero essere correlate al servizio, anche alla luce della testimonianza relativa alla consultazione della posta di servizio presso l’abitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato respinto: memoriali e modelli di servizio, formati prima e fuori dal procedimento per finalità amministrative, e videoregistrazioni realizzate dall’Amministrazione per controllare i dipendenti sono acquisizioni documentali, non atti irripetibili soggetti alle forme dell’art. 360 cod. proc. pen.; il registro Mod. 45 è destinato alle verifiche preliminari volte a chiarire se l’esposto contenga una notizia di reato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perché dipendeva dall’esclusione delle prove documentali invocata col primo motivo e non considerava il complesso degli elementi probatori, incluse le dichiarazioni dell’imputata. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto riproponeva la tesi già sottoposta ai giudici di merito senza confrontarsi realmente con la motivazione sulla riconducibilità dell’utenza all’imputata; la valutazione di merito era logica e non sindacabile in sede di legittimità. Il quarto è stato rigettato: mancava una contestazione del reato comune da parte della Procura ordinaria, sicché la prospettazione astratta di un concorrente falso ideologico non determinava una questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 13 cod. proc. pen.; neppure un procedimento archiviato attiverebbe il criterio previsto da tale norma. Il quinto è stato ritenuto ammissibile ma infondato: l’accusa aveva provato la falsa rappresentazione della durata della prestazione, le discrasie tra gli orari effettivi e quelli dichiarati e gli elementi di profitto e dolo; le generiche allegazioni dell’imputata circa esigenze di servizio non imponevano ulteriori verifiche istruttorie, anche perché l’attività esterna alla sede doveva risultare dalle annotazioni giornaliere. La Corte ha inoltre rilevato che la ricostruzione si fondava sull’incrocio di immagini, tabulati e localizzazione, non sul solo dato telefonico.

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.p.

    Si sostiene che si sarebbe trattato di «atti irripetibili» da realizzarsi nelle forme dell’art.360 cod.proc.pen. – con relativa richiesta di inutilizzabilità - ma in realtà si tratta di semplici acquisizioni documentali.

    La dedotta inutilizzabilità non opera quando gli elementi acquisiti sono documenti formati prima e al di fuori del procedimento, anziché atti irripetibili compiuti senza le forme prescritte.

  • art. 360 c.p.p.

    Si sostiene che si sarebbe trattato di «atti irripetibili» da realizzarsi nelle forme dell’art.360 cod.proc.pen. – con relativa richiesta di inutilizzabilità - ma in realtà si tratta di semplici acquisizioni documentali.

    Le forme previste per gli accertamenti tecnici irripetibili non si applicano alle acquisizioni documentali considerate dalla Corte.

  • art. 234 c.p.p.

    In particolare la difesa fa riferimento ai memoriali di servizio (e al modello riepilogativo) che sono pacificamente dei documenti ai sensi dell’art.234cod.proc.pen. perché formatisi prima e al di fuori del procedimento penale (oltre che per finalità diverse, interne alla Amministrazione di appartenenza).

    I memoriali e i modelli di servizio formati anteriormente e al di fuori del procedimento penale, per finalità amministrative, hanno natura documentale e possono essere acquisiti come documenti.

  • art. 109 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Il fondamento normativo di tale registro è desumibile dall'art. 109 D.Lgs.28.07.1989 n. 271, disposizioni d devono essere sottoposti subito al Procuratore della Repubblica "per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato".

    Il registro Mod. 45 trova fondamento nella disciplina che contempla la valutazione preliminare degli atti per stabilire se debbano essere iscritti nel registro delle notizie di reato.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Sostenere che la localizzazione del cellulare sia “unico indizio” è un fuor d’opera, dovendosi tener conto del memoriale di servizio, delle videoregistrazioni degli accessi e delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata.

    La valutazione degli elementi indiziari non può isolare la localizzazione telefonica dal quadro probatorio complessivo, che comprende anche documenti, videoregistrazioni e dichiarazioni.

  • art. 13 c.p.p.

    In tal senso va ricordato che neanche l’esistenza di un procedimento archiviato può attivare il meccanismo di cui all’art.13 comma 2 cod.proc.pen.: la norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, non trova applicazione quando l'ipotesi criminosa che comporta la giurisdizione del giudice ordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione.

    Il criterio di attrazione della giurisdizione ordinaria per il concorso tra reato comune più grave e reato militare presuppone contestazioni effettivamente elevate; non opera sulla base di un’ipotesi astratta né quando il reato comune sia sfociato in archiviazione.

  • art. 521, comma 2, c.p.p.

    Le autorità giudicanti militari – secondo questa prospettiva difensiva – avrebbero dovuto emettere, nelle varie scansioni del procedimento, ordinanza di trasmissione degli atti al P,M. per diversità del fatto ai sensi dell’art.521 comma 2 cod.proc.pen. .

    La Corte riporta la norma quale fondamento della dedotta trasmissione degli atti per diversità del fatto, ma non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, avendo escluso in radice la questione di giurisdizione prospettata.

  • art. 507 c.p.p.

    Una volta realizzata – quantomeno - una concreta allegazione sarà compito del giudice (anche ai sensi dell’art.507 cod.proc.pen.) completare l’istruttoria in modo da evitare i sempre possibili squilibri conoscitivi tra le parti.

    Dopo una concreta allegazione difensiva di fatti potenzialmente rilevanti, il giudice può completare l’istruttoria avvalendosi dei poteri previsti dall’art. 507 cod. proc. pen.; allegazioni meramente generiche non impongono tale integrazione.

  • art. 234 c.p.m.p.

    Nel caso del delitto di truffa incombe sulla pubblica accusa la necessità di provare i fatti costitutivi della responsabilità, rappresentati da: a) la condotta consistente in artifizi o raggiri idonea a determinare l’altrui errore; b) la diminuzione patrimoniale della vittima; c) l’elemento psicologico doloso.

    Per la truffa militare l’accusa deve provare la condotta ingannatoria idonea a determinare l’errore, la diminuzione patrimoniale e il dolo; una volta introdotta una concreta base fattuale accusatoria, i fatti impeditivi o correttivi devono essere almeno concretamente allegati dalla difesa.

Massime di principio

  • Le acquisizioni di documenti formati prima e al di fuori del procedimento penale per finalità amministrative, così come le videoregistrazioni realizzate dall’amministrazione per il controllo dei dipendenti, non sono atti irripetibili soggetti alle forme dell’art. 360 cod. proc. pen.; la loro acquisizione non è inutilizzabile per il solo fatto che sia avvenuta durante l’iscrizione dell’esposto nel registro Mod. 45.
  • La valutazione della prova indiziaria deve considerare il quadro complessivo degli elementi disponibili e non può ridursi all’esame isolato dei dati di localizzazione telefonica quando siano presenti anche documenti, videoregistrazioni e dichiarazioni.
  • La regola di giurisdizione dell’art. 13, comma 2, cod. proc. pen. per il concorso tra reato comune più grave e reato militare presuppone che il reato comune sia stato effettivamente contestato in un autonomo procedimento; una mera ipotesi difensiva non basta e il meccanismo non opera se il procedimento per il reato comune si è concluso con archiviazione.
  • Nel reato di truffa l’accusa deve provare la condotta ingannatoria idonea a determinare l’altrui errore, il danno patrimoniale e il dolo. In una controversia sulla falsa attestazione dell’orario di servizio, la prova delle discrasie tra orario effettivo e orario dichiarato può costituire una base accusatoria concreta; i fatti giustificativi relativi a uscite per esigenze di servizio devono essere specificamente allegati e, nel contesto militare descritto, trovare riscontro nelle annotazioni giornaliere.
  • Allegazioni difensive estremamente generiche non impongono al giudice di attivare ulteriori poteri istruttori; una volta formulata una concreta allegazione di fatti rilevanti, il giudice può completare l’istruttoria ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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