Cassazione Penale, Ordinanza n. 05416/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di una imputata per furto aggravato, in relazione a un fatto commesso a Palermo fino al 24 gennaio 2018. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso era privo di procura speciale, necessaria perché l'imputata era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado e il secondo grado si era svolto in forma cartolare. Inoltre, il motivo di ricorso è ritenuto indeterminato e aspecifico, perché formulato in termini astratti e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, considerata invece completa e congrua.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in presenza di imputato assente in primo grado e di giudizio di appello celebrato in forma cartolare, era necessario il deposito di procura speciale successiva alla sentenza; mancando tale requisito, il ricorso è inammissibile. In ogni caso, anche il motivo dedotto è stato ritenuto aspecifico e privo di concreto confronto con la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata quale base del reato contestato e confermato in appello.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Aggravanti del furto contestate e oggetto della condanna confermata.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Per il ricorso per cassazione proposto dall'imputato dichiarato assente nei gradi precedenti è richiesto il deposito di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza.
art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Richiamato per evidenziare che il giudizio di appello si era svolto in forma cartolare.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione che ha introdotto l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., richiamata dalla Corte per il requisito della procura speciale.
Massime di principio
- Quando l'imputato è stato dichiarato assente e il ricorso per cassazione è proposto dopo un giudizio di appello cartolare, è necessaria una procura speciale specificamente rilasciata dopo la sentenza impugnata.
- La mancanza della procura speciale integra un vizio formale che rende il ricorso inammissibile, a prescindere dall'esame del merito delle censure.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni astratte o generiche sono inammissibili.
- La motivazione sulla responsabilità è insindacabile in cassazione quando il ricorso non indica puntualmente quali passaggi decisivi della decisione di merito sarebbero illogici o carenti.
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