Cassazione Penale, Sentenza n. 21874/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma in appello della condanna per furto (appropriazione indebita originariamente contestata), sollevando quattro motivi: 1) vizio per presunta omissione di valutazione delle conclusioni inviate via PEC e errore nella trascrizione delle conclusioni delle parti (riferimento all'art. 23-bis DL n.137/2020 e art.178 c.p.p.); 2) violazione del diritto di difesa per rigetto della richiesta di termine a difesa dopo la nomina tardiva di un nuovo difensore (art.108 e 178 c.p.p.); 3) illegittima riqualificazione del fatto da appropriazione indebita a furto con violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e del contraddittorio (art.521 c.p.p. e giurisprudenza CEDU); 4) errata applicazione dell'art.165 c.p. in relazione alla sospensione condizionale della pena subordinata all'esecuzione di lavori di pubblica utilità, nonostante l'estinzione degli effetti della precedente condanna dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'errore nella trascrizione delle conclusioni delle parti fosse materiale e non idoneo a determinare nullità, osservando inoltre che le conclusioni inviate via PEC non avevano un autonomo contenuto argomentativo tale da integrare una nullità ai sensi dell'art.178 c.p.p.; sul secondo motivo ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di rinvio perché la nomina del nuovo difensore è avvenuta tardivamente nonostante l'imputato avesse avuto circa due mesi e mezzo per procedere e l'istruttoria risultava di agevole trattazione; sul terzo motivo ha escluso che la riqualificazione costituisca mutamento radicale del fatto, poiché gli elementi di fatto erano sostanzialmente gli stessi e l'imputato ha potuto difendersi in merito; sul quarto motivo ha ritenuto ammissibile la subordinazione della sospensione condizionale alla prestazione di lavori di pubblica utilità anche se gli effetti della precedente condanna erano estinti. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020
Regola l'invio delle conclusioni a mezzo PEC in regime emergenziale; la Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione delle conclusioni via PEC integra nullità solo se tali conclusioni hanno un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere il gravame
Norma sulle nullità processuali: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'omessa valutazione di atti inviati via PEC costituisce nullità generale intermedia solo se gli atti sono dotati di autonomo contenuto difensivo
Prevede il termine per il difensore e la possibilità di chiedere rinvio per nuova nomina; la Consulta di legittimità richiede bilanciamento con la ragionevole durata del processo: la Corte ha ritenuto legittimo non concedere rinvio per nomina tardiva quando il difensore ha comunque disponibilità di tempo sufficiente e il processo è di agevole trattazione
Disciplina la correlazione tra imputazione e motivazione della sentenza; la Corte ha affermato che la riqualificazione non rileva come mutamento del fatto salvo trasformazione radicale degli elementi essenziali
Regola la sospensione condizionale della pena e gli obblighi cui subordinarla; la Corte ha ritenuto legittimo subordinare la sospensione all'esecuzione di lavori di pubblica utilità anche se gli effetti della precedente condanna sono estinti, qualora il giudice lo ritenga opportuno
Norma sulle conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso (spese e sanzione pecuniaria): la Corte ha applicato l'articolo per condannare il ricorrente alle sanzioni indicate
Massime di principio
- Le conclusioni inviate via PEC durante il regime emergenziale (art. 23-bis DL 137/2020) devono contenere un autonomo e concreto contenuto argomentativo per far valere una nullità processuale in caso di omessa valutazione; altrimenti l'omissione è mera irregolarità non annullante.
- La nomina tardiva del difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza: il giudice bilancia il diritto di difesa con la ragionevole durata del processo e valuta se il tempo rimasto sia effettivamente insufficiente alla preparazione della difesa.
- La riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice non costituisce mutamento del fatto se gli elementi essenziali della fattispecie concreta rimangono gli stessi e l'imputato è stato messo in condizione di difendersi; la trasformazione deve essere radicale perché sussista vizio di correlazione.
- Il giudice di merito può subordinare la sospensione condizionale della pena a obblighi quali i lavori di pubblica utilità anche se effetti di pregresse condanne sono estinti, purché motivi la misura alla luce della gravità del fatto.
- Errori materiali nella trascrizione delle conclusioni nella motivazione della sentenza non implicano automaticamente la nullità del processo se risulta che l'atto è stato considerato e non vi è pregiudizio concreto per la difesa.
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