Cassazione Penale, Sentenza n. 15781/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. per presunto errore di fatto della Corte di Cassazione nell'aver dichiarato inammissibile il ricorso promosso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione (Corte d'Appello di Milano) che aveva giudicato la richiesta di esclusione della recidiva e la rideterminazione della pena come mera riproposizione. Il ricorrente contestava (1) la violazione del diritto al contraddittorio per mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore (art.178 lett. c) c.p.p.) e (2) l'omessa considerazione di documenti e "novità" (nuovi elementi sulla assenza di pericolosità sociale) che, a suo dire, avrebbero reso ammissibile la domanda alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.185/2015 sulla recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato (l'avviso di udienza risultava regolarmente intervenuto e la questione non era stata adeguatamente specificata). Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e manifestamente infondato: la riproposizione è stata considerata mera reiterazione di istanza già rigettata e il ricorrente non ha dimostrato in modo chiaro e determinante l'esistenza di un "novum" idoneo a superare la preclusione ex art. 666 c.p.p.; inoltre non è stato provato che vi sia stato un errore percettivo decisivo nella decisione impugnata. Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma a titolo di ammenda di Euro 3.000,00 a norma dell'art.646 c.p.p.
Norme richiamate
Strumento straordinario per correggere errori materiali o di fatto della Corte di Cassazione; applicabile solo se l'errore è una svista percettiva immediatamente riscontrabile e decisiva per l'esito del giudizio. Nel caso è stato ritenuto che non sussistesse tale errore.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata partecipazione del difensore; la Corte ha riscontrato che l'avviso di udienza era regolarmente intervenuto e la censura era generica, perciò infondata.
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiami alle censure di legittimità (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato i profili come aspecifici e non decisivi.
Regola l'incidente di esecuzione e consente la declaratoria di inammissibilità quando l'istanza rappresenti mera riproposizione di richiesta già rigettata. La Corte e il giudice dell'esecuzione hanno applicato tale preclusione ritenendo non provato il "novum".
art. 99 comma quinto cod. pen.
Norma sull'aumento di pena per recidiva reiterata; la Corte Costituzionale n.185/2015 ha dichiarato incostituzionale il carattere obbligatorio dell'aumento. La giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di revisione in esecuzione quando la recidiva non fosse sorretta da un autonomo apprezzamento di merito, ma nel caso specifico la richiesta era ritenuta mera riproposizione.
Sentenza Corte Costituzionale n.185 del 2015
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aggravante per recidiva; può costituire motivo per nuova valutazione in sede esecutiva ma solo se sussistono elementi nuovi e decisivi rispetto a precedenti decisioni.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda in caso di inammissibilità determinata da profili di colpa dell'impugnante; applicata nel caso per disporre Euro 3.000,00 a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La semplice richiamata di un mutamento della giurisprudenza (novum di diritto) non è di per sé sufficiente a superare la preclusione della mera riproposizione: il ricorrente deve indicare chiaramente e documentalmente in cosa consista il nuovo elemento (novum) e come esso incida concretamente sulla decisione precedente.
- Il rimedio straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. richiede la dimostrazione di un errore percettivo immediatamente rilevabile e decisivo; omissioni non decisive o doglianze compatibili con la ratio della decisione non sono rilevabili con questo strumento.
- In sede di incidente di esecuzione (art.666 c.p.p.) il giudice può dichiarare inammissibile la domanda se questa rappresenta mera riproposizione. Per essere ammissibile occorre dedurre fatti o questioni non già decise nella precedente pronuncia.
- Le doglianze procedurali (es. mancata notificazione dell'avviso) devono essere specificamente indicate e comprovate: censure generiche non sono persuasive e determinano l'inammissibilità.
- Le conseguenze di un ricorso inammissibile per colpa includono condanna alle spese e possibile ammenda a favore della cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la precisione delle censure prima di proporre impugnazioni straordinarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15436/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15437/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15439/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15440/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15442/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15443/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →