Cassazione Penale, Sentenza n. 23423/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta per il reato di associazione per delinquere (art. 416, secondo comma, c.p.) e per il concorso nei delitti di furto e ricettazione. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata risposta alla censura relativa all'esistenza del reato associativo, con contestazione del coinvolgimento di soggetti esterni, dell'assenza di vincolo stabile, di ripartizione dei ruoli e di messa a disposizione comune di strumenti operativi; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione sulla attualità delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale avrebbe sovrapposto l'accertamento della pericolosità sociale alla verifica dell'attualità e attribuito eccessivo rilievo ai precedenti e alla personalità dell'indagato, nonché trascurato il decorso temporale dall'ultimo episodio; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'idoneità degli arresti domiciliari invocati come misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto infondata la premessa del ricorrente: il Collegio del riesame ha legittimamente dedotto l'esistenza dell'associazione anche sulla base dei reati-fine e delle loro modalità esecutive, valorizzando intercettazioni, filmati e immagini di videosorveglianza che dimostravano la ricorrenza di più persone, l'accordo criminoso, la struttura organizzativa (vetture, utensili), la ripartizione di compiti e l'affectio societatis. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico perché eludeva il confronto con la motivazione del Tribunale; la Corte ha confermato che il Collegio ha adeguatamente valutato il decorso temporale e la continuità della condotta, nonché gli elementi recenti indicativi del pericolo di reiterazione e del diffuso senso d'insicurezza nel territorio. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato aspecifico: la Corte ha osservato che il Tribunale aveva escluso, a monte, l'idoneità di misure alternative alla custodia in carcere non per il solo luogo proposto (campo nomadi), ma per la radicale inidoneità degli arresti domiciliari a contenere le esigenze cautelari, alla luce della rete criminale, della mancanza di autocontrollo e della propensione a delinquere dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. ed per i profili di colpa).
Norme richiamate
art. 416, secondo comma, cod. pen.
La Corte accetta la possibilità di dedurre l'esistenza dell'associazione per delinquere anche dalla commissione e dalle modalità dei reati-fine; i reati commessi in serie e le modalità esecutive possono costituire prova della struttura associativa, della ripartizione dei compiti e dell'affectio societatis.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione del riesame; la Corte invece rileva che il Collegio ha motivato adeguatamente la decisione e ha dato risposta logica alle doglianze, come richiesto dalle norme sulla motivazione delle misure cautelari.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ritiene che il giudice del riesame abbia svolto la necessaria valutazione in relazione agli elementi probatori e alle esigenze cautelari.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza citata: obbliga il giudice a motivare la valutazione della pericolosità anche alla luce del tempo trascorso; la Corte osserva che il Collegio ha adeguatamente valutato il tempo intercorso e gli elementi di continuità e attualità del periculum.
Predisporre le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale alle censure che possono essere proposte in cassazione avverso ordinanze sui provvedimenti cautelari; il ricorso era formulato nei limiti richiesti da tale norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone l'inoltro per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Per il reato di associazione per delinquere, il giudice può inferire l'esistenza del sodalizio anche dalla ripetizione dei reati-fine e dalle modalità esecutive; non è necessario che tutte le caratteristiche dell'associazione siano descritte in modo isolato se emergono logicamente dalla ricostruzione dei fatti.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti cautelari, i motivi generici o che eludono il confronto diretto con la motivazione del giudice sono frequentemente dichiarati aspecifici e inammissibili; è necessario un'argomentazione puntuale che contrasti le specifiche ragioni esposte dal giudice.
- Il decorso del tempo tra l'ultimo episodio contestato e la decisione non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari: il giudice deve valutare sia la distanza temporale sia la continuità e la gravità delle condotte e la presenza di elementi recenti che pongano il pericolo di reiterazione.
- La richiesta di misure alternative (arresti domiciliari) richiede prova della loro effettiva idoneità a contemperare le esigenze cautelari; se il giudice ritiene che la rete criminale e la personalità dell'indagato rendano inefficaci le misure alternative, il semplice riferimento ad un luogo specifico può non essere sufficiente.
- Per evitare la condanna alle spese e alle ammende in caso di impugnazione manifestamente inammissibile, il difensore deve formulare censure ben fondate e confrontarsi in modo critico con la motivazione del provvedimento impugnato.
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