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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36862/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, legale rappresentante di una società, ricorreva contro la sentenza del 12 gennaio 2026 della Corte di appello di Napoli, depositata il 13 aprile 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 20 giugno 2024. In occasione di un’importazione dalla Cina effettuata per conto della società, erano stati controllati 905 colli contenenti 10.760 giocattoli in plastica: le analisi avevano riscontrato ftalati in quantità non consentite e, in 250 colli, 2.007 set di bambole «Carol su scooter» riproducevano senza autorizzazione gli elementi caratterizzanti del marchio tridimensionale Vespa LX. L’imputato era stato condannato per la contravvenzione prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 133/2009 e per il reato di cui all’art. 474 c.p., in continuazione, con attenuanti generiche, a dieci mesi di reclusione e 2.500 euro di multa, oltre alle spese, con confisca e distruzione dei beni sequestrati.\nCon il primo motivo lamentava motivazione apparente o meramente adesiva, deducendo che la Corte d’appello non avesse affrontato adeguatamente le questioni sulla grossolanità e inidoneità ingannatoria della contraffazione, sulle qualificazioni alternative ex artt. 517 e 712 c.p., sulle certificazioni SGS, sulla revoca del teste e sulle conseguenze sanzionatorie. Con il secondo contestava la configurabilità dell’art. 474 c.p., sostenendo che l’imitazione, priva del nome e del logo Piaggio o Vespa e considerati prezzo, confezione e canale di vendita, fosse grossolana e inidonea a ingannare; lamentava inoltre l’omessa comparazione tra segni, la mancata riqualificazione e carenze probatorie sul dolo e sul fine di profitto. Con il terzo denunciava violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 133/2009 e della disciplina REACH, sostenendo che la responsabilità fosse stata desunta dalla sola non conformità dei prodotti, senza individuare la regola cautelare violata né valutare l’affidamento nei rapporti SGS e l’esigibilità di ulteriori controlli. Con il quarto censurava la revoca dell’ammissione del teste Bibolino, affermando che la mancata comparizione non equivalesse a rinuncia tacita e che la testimonianza fosse decisiva sulle modalità di approvvigionamento, i controlli e le certificazioni. Con il quinto contestava la motivazione sulla pena e sulla confisca, invocando i criteri dell’art. 133 c.p., l’assenza di danno concreto, la collaborazione e la necessità di precisare titolo e proporzionalità della misura ablatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha escluso che la motivazione d’appello fosse meramente adesiva: la decisione aveva affrontato le specifiche censure, integrando legittimamente la motivazione di primo grado. Quanto all’art. 474 c.p., ha rilevato che la fattispecie tutela la fede pubblica e non richiede l’inganno concreto del singolo acquirente; la riproduzione della forma tridimensionale registrata della Vespa LX non era macroscopicamente inidonea e la destinazione commerciale, la consistenza dell’importazione, la professionalità dell’imputato e l’assenza di licenza o rapporti con il titolare sostenevano la consapevolezza e il fine di profitto. Ha quindi escluso le alternative qualificazioni ex artt. 517 e 712 c.p. Per l’art. 16 d.lgs. n. 133/2009, la responsabilità non era fondata sulla sola non conformità: l’importatore professionale doveva adottare cautele adeguate e verificare la composizione prima dello sdoganamento e dell’immissione sul mercato. I report SGS erano stati motivatamente ritenuti non riferibili allo specifico carico e il ricorso non indicava elementi documentali decisivi, sollecitando piuttosto una rivalutazione del merito. La doglianza sulla prova testimoniale era infondata e in parte generica: la difesa non aveva eccepito la revoca né insistito tempestivamente per l’assunzione, e non aveva dimostrato la decisività della prova; inoltre, una testimonianza sulla prassi aziendale non avrebbe superato i difetti documentali dei report. Sulla pena, la motivazione era adeguata, considerato che la pena base era stata fissata al minimo, erano state riconosciute le attenuanti generiche e l’aumento per continuazione era contenuto, con richiamo alla gravità e alle modalità della condotta e ai precedenti penali. La censura sulla confisca e distruzione era generica e non superava la necessità di sottrarre alla circolazione beni contraffatti e giocattoli non conformi. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    L’art. 474 cod. pen. tutela in via diretta la fede pubblica, intesa in senso oggettivo quale affidamento dei consociati nei marchi e negli altri segni distintivi che individuano la provenienza dei prodotti. Si tratta di reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesta la concreta induzione in errore del singolo acquirente.

    Il reato tutela la fede pubblica e si perfeziona senza che sia necessario dimostrare l’effettivo inganno del singolo acquirente; prezzo, luogo e modalità di vendita non escludono di per sé la rilevanza penale della contraffazione.

  • art. 517 c.p.

    L’art. 517 cod. pen. tutela l’ordine economico e la correttezza degli scambi rispetto a segni mendaci idonei a trarre in inganno sull’origine, provenienza o qualità, mentre l’art. 474 cod. pen. presuppone la contraffazione o alterazione di un marchio o segno distintivo protetto.

    La distinzione rispetto all’art. 474 c.p. dipende dalla natura della condotta: l’art. 517 riguarda segni mendaci, mentre l’art. 474 richiede la contraffazione o alterazione di un segno protetto.

  • art. 712 c.p.

    Parimenti inconferente è l’art. 712 cod. pen., che sanziona la ricezione colposa di cose di sospetta provenienza: la Corte ha invece desunto la consapevole importazione, finalizzata al profitto, dalla consistenza del carico, dalla provenienza estera, dalla natura professionale dell’attività del ricorrente importatore e dalla destinazione alla vendita di duemila esemplari contraffatti.

    La fattispecie di incauto acquisto non è pertinente quando gli elementi accertati sostengono una consapevole importazione di prodotti contraffatti destinati alla vendita.

  • art. 16 d.lgs. n. 133/2009

    Censurabile è in definitiva la tesi secondo cui non sussisterebbe alcuno specifico obbligo, riconosciuto in capo all'importatore dalla legge o da atti normativi secondari, di accertarsi della composizione della merce prima di immetterla in commercio, per l'ovvia ragione che tale obbligo discende dall'art. 16 del d.lgs. n. 133 del 2009, che riconosce la responsabilità penale in capo all'importatore che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conforme alle condizioni previste dall'art. 67 del reg. CE n. 1907 del 2006, con la conseguenza che l'importatore deve adottare tutte le cautele necessarie a tal fine, accertandosi della conformità del prodotto importato con la cura e la diligenza dovute dall'agente modello.

    L’importatore che immette sul mercato prodotti soggetti alle restrizioni REACH deve adottare le cautele necessarie a verificarne preventivamente la conformità, con la diligenza richiesta all’agente modello; l’omissione di controlli adeguati può fondare la responsabilità colposa.

  • art. 67 Reg. CE n. 1907/2006

    La sentenza impugnata non ha fondato la responsabilità sulla sola non conformità oggettiva. Ha individuato la regola cautelare nell’obbligo dell’importatore professionale di accertare, prima dello sdoganamento e dell’immissione sul mercato, la composizione dei prodotti destinati ai consumatori, adottando cautele concretamente idonee a verificare il rispetto delle restrizioni REACH.

    Le restrizioni REACH impongono all’importatore professionale verifiche preventive concrete sulla composizione dei prodotti prima dello sdoganamento e dell’immissione sul mercato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    A fronte di tale motivazione, il ricorrente non indica puntualmente quale dato documentale decisivo, ritualmente dedotto in appello, dimostrerebbe la riferibilità dei test alla partita importata, ma chiede una nuova valutazione del contenuto e dell’attendibilità dei documenti. La doglianza è dunque estranea al perimetro dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del contenuto e dell’attendibilità delle prove; la censura deve individuare puntualmente il dato decisivo trascurato o travisato.

  • art. 133 c.p.

    In tema di determinazione della pena, quando questa sia irrogata in misura prossima al minimo edittale, il giudice assolve l’obbligo motivazionale anche mediante il richiamo sintetico alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, senza necessità di una disamina analitica di tutti i criteri dell’art. 133 cod. pen.

    Per una pena prossima al minimo edittale può essere sufficiente una motivazione sintetica riferita alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, senza esame analitico di ciascun criterio legale.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • artt. 125 e 546 c.p.p.

    È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione della sentenza di appello può saldarsi con quella di primo grado, formando un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova e il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni di rigetto delle specifiche doglianze.

    Nelle decisioni conformi, la motivazione d’appello può integrarsi con quella di primo grado se il giudice del gravame affronta, anche sinteticamente, le specifiche censure; formule di stile non bastano quando siano dedotti rilievi nuovi o specifici.

Massime di principio

  • Il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela la fede pubblica in senso oggettivo e non richiede la prova che un singolo acquirente sia stato concretamente ingannato. La riconoscibilità della contraffazione al momento della vendita, il prezzo o il canale commerciale non sono da soli decisivi; l’inidoneità rilevante deve essere macroscopica e percepibile ictu oculi.
  • La riproduzione non autorizzata della forma tridimensionale di un prodotto può integrare l’art. 474 c.p. quando la forma è protetta come marchio e l’imitazione riproduce gli elementi caratterizzanti del segno; non è necessario che siano riprodotti anche il nome o il logo denominativo del titolare.
  • Il fine di profitto richiesto dall’art. 474 c.p. consiste nella finalizzazione dell’importazione a un’utilità economicamente apprezzabile e non presuppone che il profitto dipenda dall’effettivo inganno del pubblico. La destinazione commerciale di una partita consistente, importata nell’esercizio di un’attività professionale, può concorrere a dimostrarlo.
  • L’importatore professionale di prodotti soggetti alle restrizioni REACH deve verificare, prima dello sdoganamento e dell’immissione sul mercato, la composizione e la conformità della merce, adottando le cautele esigibili dall’agente modello. La responsabilità colposa richiede l’individuazione della regola cautelare omessa e una valutazione concreta della prevedibilità e dell’esigibilità dei controlli.
  • Documentazione di prova o certificazioni non dimostrano la conformità della partita importata se non sono collegabili in modo specifico e verificabile al carico contestato. In cassazione, la richiesta di rivalutare attendibilità e contenuto dei documenti non integra di per sé un vizio di motivazione.
  • La revoca di una prova testimoniale non determina una lesione del diritto alla prova se la difesa, pur presente, non formula tempestiva eccezione né insiste per l’assunzione; la decisività della prova va inoltre dimostrata in concreto e non può essere affermata con la sola indicazione generica dei temi di deposizione.
  • Nelle sentenze conformi, la motivazione d’appello può richiamare quella di primo grado come parte di un’unica argomentazione, purché affronti le specifiche doglianze e dia conto delle ragioni del loro rigetto.
  • Quando la pena è prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami la gravità del fatto e la personalità dell’imputato; non è necessaria la disamina analitica di ogni criterio dell’art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniProve
RamiDelitti contro la personaReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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