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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26068/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La sentenza di primo grado del Tribunale di Roma aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di tentato furto aggravato. La Corte di appello di Roma ha poi parzialmente riformato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un unico motivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della disciplina della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era meramente reiterativo di quello già proposto in appello e puntualmente disatteso, osservando che la Corte territoriale aveva già valutato il rapporto tra i plurimi precedenti penali specifici dell'imputato e il reato per cui si procede, ritenendo implicitamente che il fatto fosse espressione di maggiore capacità criminale e di più intensa pericolosità desunta dal percorso criminoso e dal numero dei precedenti.

Norme richiamate

  • artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Indicano il titolo di reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile: tentato furto aggravato.

  • recidiva

    La Corte ribadisce che la motivazione sulla recidiva va commisurata all'intensità e alla natura dei precedenti penali, e che può essere desunta anche implicitamente dal loro numero e specificità rispetto al reato sub iudice.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per cassazione il motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente una doglianza già dedotta in appello e già specificamente confutata dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In tema di recidiva, l'onere motivazionale del giudice deve essere parametrato alla natura e all'intensità dei precedenti penali dell'imputato; una valutazione espressa o anche implicitamente desumibile dal percorso criminoso e dalla pluralità dei precedenti può essere sufficiente.
  • Quando il giudice di merito ha già valorizzato i precedenti specifici dell'imputato come indice di maggiore capacità e pericolosità, la censura in cassazione è inammissibile se non evidenzia uno specifico errore di legge o un reale deficit motivazionale.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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