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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00647/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società pubblica)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di somme che una società cooperativa avrebbe dovuto restituire in relazione ad agevolazioni ottenute ai sensi della l. n. 44/1986. L'ingiunta propose opposizione e, in via riconvenzionale, chiese l'accertamento di un proprio credito per un contributo in conto spese di gestione asseritamente concesso ma non erogato, con conseguente compensazione tra crediti reciproci. Il Tribunale rigettò sia l'opposizione sia la riconvenzionale, rilevando che dopo una transazione del 21 gennaio 1999 la società aveva rinunciato ad altri diritti e che l'eccezione dell'ente pubblico ostava alla pretesa riconvenzionale. In appello la società impugnò solo il rigetto della domanda riconvenzionale, articolando cinque censure: omessa pronuncia sui motivi di appello; ultrapetizione del Tribunale per avere fondato il rigetto su una clausola non provata; erronea valutazione dell'eccezione di inadempimento; errata interpretazione della transazione, limitata al mutuo; omesso esame della nullità della transazione per difetto di res litigiosa ove estesa anche al contributo in conto gestione. La Corte d'appello respinse il gravame ritenendo che la transazione fosse conservativa e non novativa, che l'inadempimento agli obblighi transattivi avesse fatto rivivere il rapporto originario e che, in tale quadro, l'ente creditore potesse chiedere la restituzione delle somme erogate senza che assumesse rilievo la mancata erogazione dell'intero contributo in conto gestione. Con il ricorso per cassazione la società dedusse, in sintesi, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia e, con un secondo motivo, violazione dell'art. 91 c.p.c. e della disciplina sul contributo unificato, chiedendo la caduta della condanna alle spese quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva esaminato unitariamente i motivi di gravame solo per affermare che la transazione era conservativa e non novativa e che, per effetto dell'inadempimento alla transazione, era tornato operante il rapporto originario, il quale escludeva il credito della società per il contributo in conto gestione. Di conseguenza, non vi era stata omissione di pronuncia sulla questione decisiva, né poteva configurarsi un motivo autonomo sulla condanna alle spese e al contributo unificato, trattandosi di profilo meramente consequenziale all'eventuale accoglimento del primo motivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    richiamati come parametri della dedotta omessa pronuncia e del divieto di ultrapetizione; la Corte osserva che non sono stati violati perché il giudice d'appello si è pronunciato sulla questione decisiva

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato quale vizio processuale dedotto con il primo motivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla condanna alle spese, ma la censura è reputata meramente consequenziale e non autonomamente scrutinabile

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    usato dalla Corte per affermare che l'eventuale caducazione della condanna alle spese sarebbe effetto automatico dell'accoglimento del motivo principale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • l. n. 44/1986

    citata come base normativa delle agevolazioni pubbliche oggetto del rapporto originario

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello, pur esaminando unitariamente più censure, affronta la questione decisiva che assorbe le altre e definisce la lite in base ad essa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare profili che non costituiscono la reale base della decisione.
  • La qualificazione della transazione come conservativa, e non novativa, comporta la riviviscenza del rapporto originario in caso di suo inadempimento, con la conseguenza che le pretese delle parti vanno valutate alla luce di quel rapporto e delle sue clausole.
  • Una censura rivolta esclusivamente alla statuizione sulle spese processuali o sul contributo unificato è inammissibile se formulata in via solo prognostica e dipendente dall'accoglimento di un altro motivo, poiché tale effetto segue automaticamente l'eventuale cassazione della decisione principale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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