Cassazione Penale, Sentenza n. 6402/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che l'aveva confermata colpevole del reato di furto, deducendo due motivi: (1) nullità della sentenza per mancata valutazione delle conclusioni scritte trasmesse via PEC dalla difesa, contenenti elementi di riscontro dell'esito positivo di un affidamento in prova ai servizi sociali e documenti (ordinanza del Tribunale di sorveglianza e provvedimento di cumulo) volti a dimostrare la reintegrazione sociale della Fattori; (2) mancata disapplicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62 n.4 c.p. e attenuanti generiche), alla luce dell'esito positivo dell'affidamento in prova e del cambiamento di vita dell'imputata, con la censura che senza la recidiva il reato sarebbe prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte d'Appello aveva dato atto delle conclusioni trasmesse via PEC e, in ogni caso, la memoria difensiva era generica e priva di spunti concreti idonei a far emergere una nullità o a influenzare la decisione; quindi non v'è stata omissione rilevante. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione di merito della Corte d'Appello: la recidiva è stata adeguatamente motivata fondandosi su numerosi precedenti specifici (13 condanne per reati contro il patrimonio) e sul modus operandi dell'imputata; le attenuanti generiche e l'attenuante per danno di particolare tenuità sono state negate perché il danno (valore dell'iPhone circa 780 euro e conseguente perdita di contatti e clienti della persona offesa) non era tenue e non sussistevano elementi positivi compensativi (risarcimento, collaborazione effettiva). Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti entro i quali sono deducibili i motivi di cassazione; qui richiamato per specificare l'ambito dei mezzi di impugnazione ammessi in cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (convertito)
Norma emergenziale richiamata per la disciplina del giudizio cartolare di appello e delle conclusioni scritte in periodo Covid; autorizza l'esame del ricorso senza l'intervento delle parti e disciplina la rilevanza delle conclusioni scritte prodotte via PEC.
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (convertito)
Definisce la nozione di "conclusioni scritte" nel contesto della disciplina emergenziale e stabilisce quali atti siano considerati effettivo esercizio del diritto di difesa; la Cassazione ha richiamato tale parametro per valutare se la memoria fosse idonea a integrare una nullità.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la nullità generale a regime intermedio per omessa allegazione e valutazione di atti processuali rilevanti; la Corte ha precisato che la nullità sussiste solo se le conclusioni via PEC non sono state acquisite o valutate, mentre qui la Corte d'Appello ha dato atto della loro presentazione.
Circostanza attenuante relativa al "danno di particolare tenuità"; la Corte ha ritenuto che, dato il valore dell'iPhone e le significative conseguenze per la vittima, il danno non potesse considerarsi di particolare tenuità.
Norma che regola la condanna alle spese processuali e ad eventuali ammende in caso di inammissibilità del ricorso determinata da profili di colpa nell'atto impugnatorio; applicata per disporre il versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La semplice allegazione di un cambiamento di vita o di un esito positivo di misure alternative (es. affidamento in prova) deve essere documentata e collegata specificamente ai criteri legali invocati: dichiarazioni generiche non sono sufficienti a far escludere la recidiva o a far riconoscere attenuanti.
- Se si contesta l'omessa valutazione di conclusioni inviate via PEC è necessario provare concretamente che tali atti non sono stati allegati o valutati nel provvedimento impugnato; se la Corte dà atto della ricezione, la censura per nullità è debole a meno che non emerga che il contenuto non è stato considerato affatto.
- Per ottenere la disapplicazione della recidiva è utile dimostrare che il cambiamento di condotta è intervenuto prima del fatto contestato o che vi siano elementi concreti e specifici (risarcimento, comportamento collaborativo, lunga condotta esente da reati) tali da neutralizzare la valutazione della pericolosità sociale.
- Quanto alle attenuanti per danno di particolare tenuità, occorre valutare non solo il valore economico dell'oggetto sottratto ma anche le conseguenze effettive per la vittima (danni ulteriori, perdita di lavoro/clienti): se il danno è significativo, l'attenuante sarà verosimilmente esclusa.
- In generale, nelle impugnazioni è essenziale formulare deduzioni concrete e circostanziate, collegando puntualmente i fatti alle norme e agli elementi di prova; la genericità nelle doglianze espone al rigetto per manifesta infondatezza e può comportare condanne per spese e ammende.
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