Cassazione Penale, Sentenza n. 20620/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. (uso indebito di carta di credito) relativa a pagamenti per circa €1.120 effettuati il 19/06/2018. Ha dedotto: (1) nullità per omessa o errata indicazione della "persona offesa" nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (indicazione di Matteo Mancini anziché della società proprietaria dell'albergo), invocando la nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p.; (2) vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la Corte di appello avrebbe travisato la testimonianza di Mancini riguardo alle carte di credito utilizzate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la questione manifestamente infondata: la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa (art. 178 lett. c) c.p.p.) è una nullità a regime intermedio (art. 180) e non può essere eccepita dall'imputato perché a questi manca interesse all'osservanza della norma; inoltre l'imputato può comunque chiamare la persona offesa come testimone. Sul secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità per carenza dei requisiti di autosufficienza del ricorso (art. 165-bis disp. att. c.p.p.): il ricorrente non ha allegato né indicato gli atti che avrebbe dovuto dimostrare travisati, non ha spiegato la decisività dell'atto e non ha dimostrato che il presunto dato travisato sia stato introdotto per la prima volta in sede di appello. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina l'uso indebito di carte di credito; è il reato per cui l'imputato è stato condannato
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità per omessa o errata citazione della persona offesa; la Corte interpreta questa nullità come a 'regime intermedio' soggetta ai limiti di eccepibilità
Definisce il regime delle nullità a regime intermedio; applicato per escludere l'interesse dell'imputato a eccepire l'omessa citazione della persona offesa
art. 182 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce la deducibilità delle nullità a regime intermedio; utilizzato per spiegare che l'imputato non può eccepire tali nullità se privo di interesse
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo per travisamento quando non sono allegati/individuati gli atti processuali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione del ricorso ai fini della cassazione (richiesta di sintesi): qui citato in relazione agli oneri di motivazione del ricorso
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme sul procedimento in Cassazione e sulla trattazione orale: richiamate per spiegare che il processo si è svolto per iscritto in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini
Prevede conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità: condanna alle spese e possibilità di versamento alla Cassa delle ammende; qui applicata per irrogare €3.000,00
Massime di principio
- La nullità derivante dall'omessa o errata citazione della persona offesa (art. 178 lett. c) c.p.p.) è una nullità a regime intermedio: l'imputato, di norma, non ha interesse a eccepirla e quindi non può proporla come motivo di impugnazione se non dimostra un interesse concreto.
- Per dedurre il cosiddetto "travisamento della prova" in Cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza: il ricorso deve allegare o indicare esattamente gli atti processuali ritenuti travisati e spiegare in che modo e con quale decisività tali atti avrebbero inciso sulla motivazione; la mera enunciazione del travisamento è inammissibile.
- In presenza di sentenze "doppia conforme" (prime e seconde convenenti), il ricorrente che invoca travisamento deve dimostrare che il dato probatorio controverso è stato utilizzato per la prima volta nella motivazione del giudice di secondo grado.
- Se non si chiede la trattazione orale nei termini previsti, il procedimento in Cassazione può svolgersi per iscritto e il ricorso sarà deciso sulla documentazione prodotta; bisogna rispettare i termini per ottenere la discussione orale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche: condanna alle spese processuali e possibile pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proporre ricorsi manifestamente infondati.
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