Sentenza n. 10538/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del Decreto n.-OMISSIS-del Direttore Generale Spettacolo del 15 gennaio 2026, a firma del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stata disposta la decadenza dal triennio 2025/2027 e la revoca del contributo anno 2025, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo al Vivo, nei confronti del -OMISSIS- -OMISSIS-(per l’importo di € 57.362,00) e di -OMISSIS- -OMISSIS- (per l’importo di € 69.914,00), ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 (doc. 3); nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi: – il preavviso di decadenza prot. n. -OMISSIS- del 01/12/2025 (doc. 25) e la conferma di decadenza prot. n. -OMISSIS-del 23/12/2025, relativi al -OMISSIS- -OMISSIS-; – il preavviso di decadenza prot. n. -OMISSIS- del 02/12/2025 (doc. 14) e il secondo preavviso di decadenza prot. n. -OMISSIS- dell’08/01/2026, relativi ad -OMISSIS- -OMISSIS- (doc. 15); – ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Direttore Generale Spettacolo che ha disposto, nei confronti dei ricorrenti, la decadenza dal triennio 2025/2027 e la revoca dei contributi assegnati per il 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato con un unico ricorso il decreto ministeriale che, in un contenitore formale unitario, disponeva la decadenza e la revoca dei contributi nei confronti di più soggetti. Hanno dedotto sei motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3, lettera g), e 34, comma 3, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, nonché violazione della tassatività delle cause di esclusione, configurabilità del falso innocuo ed errore sui presupposti; violazione degli artt. 24 e 28 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, dell’art. 460, comma 5, c.p.p. e inesigibilità dell’obbligo dichiarativo relativo ai decreti penali di condanna; inefficacia del decreto penale non opposto nei giudizi amministrativi ed estinzione del reato; violazione degli artt. 10-bis e 3 della l. 241/1990 per mancata o insufficiente considerazione delle osservazioni procedimentali; eccesso di potere per sviamento, sproporzione, travisamento, difetto di istruttoria, violazione della proporzionalità e del legittimo affidamento, nonché introduzione di un giudizio di indegnità morale non previsto dal decreto ministeriale. In via subordinata è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, lettera g), del D.M. n. 463/2024. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, poiché le posizioni dei due ricorrenti erano autonome e differenziate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito i sei motivi. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità delle situazioni sostanziali e processuali, mentre il ricorso cumulativo richiede che gli atti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento e che le censure colpiscano gli atti nella medesima misura, oppure che sussista un collegamento oggettivo riconducibile a un unico esercizio del potere amministrativo. Nel caso concreto, il decreto impugnato è stato qualificato come atto plurimo a effetti scindibili: esso conteneva distinti provvedimenti di decadenza e revoca, riferiti a rapporti giuridici autonomi tra ciascun beneficiario e l’amministrazione. Le posizioni dei ricorrenti differivano quanto agli importi revocati, alle condanne penali rilevanti, ai titoli di reato, alle contestazioni sull’estinzione di un reato e allo svolgimento del procedimento, caratterizzato da comunicazioni e interlocuzioni separate e da differenti osservazioni procedimentali. Tali elementi escludevano l’identità delle situazioni e il necessario collegamento oggettivo. Le spese sono state poste in solido a carico dei ricorrenti, con liquidazione di euro 1.500,00 in favore del Ministero, oltre accessori se dovuti; nulla è stato disposto nei confronti del soggetto non costituito.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, lettera g), D.M. 23 dicembre 2024, n. 463
La domanda di ammissione al triennio deve contenere: […] g) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
La disposizione è stata richiamata quale presupposto sostanziale comune alle decadenze, ma il giudice non ne ha esaminato l’interpretazione nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per cumulo soggettivo e oggettivo.
art. 35, comma 1, D.M. 23 dicembre 2024, n. 463
È indicato quale base normativa del decreto di decadenza dal triennio e di revoca dei contributi, senza esame della sua concreta applicazione.
È richiamato in relazione all’onere di differenziare e specificare le censure nei ricorsi collettivi e cumulativi.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dai ricorrenti per contestare la gestione delle osservazioni procedimentali, ma il motivo non è stato esaminato.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato per denunciare il difetto di motivazione, senza scrutinio di merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati personali relativi alle condanne penali.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è eccezionalmente ammissibile solo quando ricorre identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti; la mera adozione di atti aventi contenuto analogo o inseriti nello stesso documento non è sufficiente.
- Un atto formalmente unitario che dispone decadenze o revoche nei confronti di più destinatari può qualificarsi come atto plurimo a effetti scindibili quando ciascuna posizione deriva da un autonomo rapporto amministrativo ed è stata esaminata mediante istruttorie e interlocuzioni separate.
- Il cumulo di domande in un unico ricorso amministrativo richiede, almeno, un collegamento oggettivo tra gli atti impugnati riconducibile a un unico sviluppo dell’esercizio del potere; la sola connessione soggettiva tra ricorrenti non consente di impugnare congiuntamente provvedimenti diversi.
- Quando le posizioni dei ricorrenti differiscono per importi, presupposti fattuali, titoli giuridici, condanne rilevanti, osservazioni procedimentali o iter istruttori, il ricorso collettivo e cumulativo è inammissibile se tali differenze impediscono una cognizione uniforme delle censure.
- L’onere di specificazione previsto per il ricorso collettivo o cumulativo impone di correlare le censure alle singole posizioni giuridiche; la mancata coincidenza sostanziale e processuale comporta l’inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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