Sentenza n. 2376/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO quinquennale, con obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia in occasione degli incontri del Palermo F.C.
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, con il quale gli era stato vietato l'accesso agli impianti e ai luoghi connessi alle manifestazioni calcistiche per cinque anni ed era stato imposto l'obbligo di presentazione. Il provvedimento traeva origine dall'accensione e dal lancio di un petardo verso il terreno di gioco durante l'incontro Palermo-Ascoli del 5 maggio 2024, condotta che aveva determinato pericolo per gli spettatori, l'intervento dei Vigili del fuoco e l'interruzione della gara. Il Questore aveva inoltre valorizzato precedenti di polizia relativi a fatti verificatisi durante trasferte sportive, un ulteriore episodio di scavalcamento e invasione del recinto di gioco e un precedente avviso orale. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dell'art. 3 della medesima legge, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., sostenendo che non sussistessero ragioni di urgenza e che i precedenti fossero inesatti o non definitivi. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione della legge n. 401/1989, la sproporzione della misura, il difetto di motivazione sulla durata quinquennale, l'illogicità, l'irragionevolezza, il difetto di istruttoria e l'ingiustizia manifesta, contestando sia il giudizio di pericolosità sia l'applicazione del massimo edittale di cinque anni.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto legittima l'adozione del DASPO e dell'obbligo di presentazione. La misura ha natura preventiva e può fondarsi su elementi di fatto, anche indiziari e su precedenti di polizia non assistiti da un definitivo accertamento penale, purché tali elementi non siano inesistenti o manifestamente travisati. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta giustificata dalle esigenze di celerità proprie della misura, diretta a prevenire la reiterazione di condotte pericolose in occasione di manifestazioni sportive ravvicinate. L'episodio del 5 maggio 2024 è stato considerato autonomamente sufficiente a fondare l'an della misura, mentre i precedenti hanno svolto una funzione confermativa e rafforzativa del giudizio prognostico. È stata invece ritenuta illegittima la determinazione della durata nel massimo di cinque anni. L'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 prevede una durata compresa tra uno e cinque anni; pertanto, soprattutto quando viene applicato il massimo edittale e quando è imposto anche l'obbligo di presentazione, l'amministrazione deve motivare in modo specifico e proporzionato la scelta della durata, correlando la dosimetria alla gravità oggettiva dei fatti, ai profili soggettivi del destinatario e alla concreta necessità di protrazione della misura per l'intero periodo massimo. Nel caso concreto la motivazione era sufficiente per giustificare l'adozione del DASPO e della prescrizione accessoria, ma non spiegava perché fosse necessario applicare direttamente il massimo quinquennale. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente alla parte eccedente la durata minima di un anno, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, che potrà rideterminare la durata con adeguata motivazione. Il rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato è stato confermato e le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Il divieto di cui al comma 1 e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
La misura di prevenzione può essere adottata sulla base di elementi fattuali e indiziari idonei a sostenere un giudizio prognostico di pericolosità, senza necessità di un definitivo accertamento penale. La durata deve essere motivata specificamente, soprattutto quando viene applicato il massimo quinquennale e quando è imposto l'obbligo di presentazione.
L'obbligo di comunicazione di avvio può essere derogato per particolari esigenze di celerità; tali esigenze sono intrinseche alla natura preventiva del DASPO quando occorra prevenire senza ritardo la reiterazione di condotte pericolose in occasione di manifestazioni sportive.
La motivazione del provvedimento deve consentire di comprendere sia le ragioni dell'adozione della misura sia, autonomamente, le ragioni della specifica durata prescelta.
L'avviso orale è stato considerato quale elemento del quadro informativo e del giudizio prognostico dell'autorità di pubblica sicurezza, non come prova legale di responsabilità penale.
I fatti di scavalcamento, invasione di campo e lancio di materiale pericoloso sono stati richiamati quali elementi di contesto desunti dagli atti di polizia e rilevanti per la valutazione preventiva della pericolosità.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura di prevenzione amministrativa diretta alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive; la sua adozione non richiede un definitivo accertamento penale, potendo fondarsi su elementi indiziari e precedenti di polizia, purché non inesistenti o manifestamente travisati.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del DASPO è giustificata quando le esigenze di celerità, connesse alla natura preventiva della misura e alla necessità di impedire la reiterazione di condotte pericolose in occasione di manifestazioni sportive ravvicinate, impongano un intervento immediato.
- Un episodio recente di accensione e lancio di materiale esplodente all'interno di uno stadio, con concreto pericolo per gli spettatori e interruzione della gara, può essere autonomamente sufficiente a fondare l'an del DASPO; gli ulteriori precedenti possono assumere funzione confermativa e rafforzativa del giudizio prognostico.
- La scelta della durata del DASPO costituisce una valutazione distinta dall'an della misura. Quando l'amministrazione si discosta dal minimo edittale, e soprattutto quando applica il massimo di cinque anni, deve motivare specificamente e proporzionatamente la dosimetria, considerando la gravità oggettiva del fatto, i profili soggettivi del destinatario e la concreta necessità dell'intera durata prescelta.
- La motivazione idonea a giustificare l'adozione del DASPO e dell'obbligo di presentazione non è necessariamente sufficiente a giustificare la durata massima della misura; il giudice può quindi confermare l'an della misura e annullare soltanto la parte relativa alla durata eccedente il minimo edittale, con riedizione del potere da parte dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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