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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14513/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di sanzioni irrogate con atto di contestazione riferito ad annualità pregresse. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso del contribuente; in appello la commissione regionale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione contro la cartella, ritenendo che non fossero stati dedotti vizi propri dell'atto di riscossione, con conseguente applicazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia sulla censura d'appello relativa alla sopravvenuta conoscenza dell'adesione di un coobbligato alla definizione agevolata della sanzione ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997; con il secondo ha censurato il mancato esame di un fatto decisivo, cioè l'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del coobbligato solidale, sostenendo che tale fatto estingueva la pretesa sanzionatoria e rendeva ammissibile l'impugnazione della cartella anche in fase di riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia in senso sostanziale perché la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo implicava il rigetto delle questioni assorbite. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la commissione regionale aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione senza esaminare il fatto estintivo dedotto dal contribuente, ossia la definizione della sanzione da parte del coobbligato solidale ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, fatto che incideva anche sulla fase della riscossione e rendeva ammissibile il ricorso avverso la cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella era stata emessa in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado; il riferimento serve a qualificare il contesto della riscossione successiva al rigetto del ricorso originario.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'impugnazione della cartella è ammissibile solo per vizi propri, salvo le ipotesi che consentono di contestare anche il contenuto sostanziale della pretesa; la CTR ha fatto applicazione restrittiva di tale regola.

  • art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997

    La definizione agevolata della sanzione da parte di un coobbligato solidale costituisce fatto estintivo della pretesa sanzionatoria rilevante anche nella fase della riscossione.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata invocata per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la questione era rimasta assorbita dalla decisione di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare il mancato apprezzamento della prova e del fatto storico relativo al pagamento ridotto del coobbligato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo volto a denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • La declaratoria di assorbimento di una questione da parte del giudice di merito, quando è conseguenza di una decisione preliminare di inammissibilità o rigetto, non integra di per sé omessa pronuncia in senso sostanziale, poiché la decisione assorbente implica il rigetto delle questioni assorbite.
  • L'impugnazione della cartella di pagamento non è limitata ai soli vizi formali dell'atto quando il contribuente deduca un fatto estintivo o impeditivo della pretesa che incide anche sulla fase della riscossione.
  • La definizione agevolata della sanzione da parte di un coobbligato solidale può estinguere la pretesa sanzionatoria e deve essere esaminata dal giudice, perché può rendere ammissibile l'opposizione alla cartella anche se l'atto viene formalmente contestato in sede di riscossione.
  • Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il giudice deve valutare il fatto storico specificamente allegato e discusso tra le parti, quando esso sia idoneo a incidere sulla sorte della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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