Cassazione Civile, Ordinanza n. 23428/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c.; risulta invece iscritto a ruolo il solo controricorso dell’Agenzia delle Entrate. La Corte rileva che, in tale situazione, il ricorso è improcedibile. Viene inoltre richiamato il principio secondo cui la Corte può dichiarare d’ufficio l’improcedibilità anche quando il ricorso non sia stato depositato, purché la parte resistente ne abbia portato a conoscenza l’esistenza con il controricorso. Quanto alle spese, la Corte le pone a carico della ricorrente secondo soccombenza, liquidandole nel minimo.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito ai sensi dell’art. 369 c.p.c., nonostante la presenza del controricorso della parte resistente. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e dà atto altresì dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine e secondo le forme previste determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di definizione sfavorevole della parte ricorrente, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nei modi prescritti dall’art. 369 c.p.c. comporta l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.
- L’improcedibilità può essere dichiarata anche quando il controricorso abbia comunque portato a conoscenza della Corte l’esistenza del ricorso non depositato.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e, in caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese in favore della resistente.
- Quando ricorrono i presupposti di legge, la Corte deve dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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