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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06931/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, sfavorevole alla società, in una controversia originata da una domanda di riduzione in pristino e risarcimento danni proposta da una parte privata e da un de cuius per la violazione di prescrizioni normative relative a immobili. In cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi, ma nel ricorso non ha esposto in modo completo e autosufficiente i fatti di causa, limitandosi a un richiamo generico all'ubicazione degli immobili e alla sintesi dell'esito dei giudizi di merito. La Corte rileva che, pur essendo stata in discussione inizialmente la procedibilità per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, il ricorso era procedibile perché i controricorrenti non avevano disconosciuto la conformità della copia; tuttavia il ricorso è stato ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per l'assenza dell'esposizione sommaria dei fatti della causa e della necessaria ricostruzione del processo nei suoi passaggi essenziali.

La decisione

La Corte ha escluso l'improcedibilità prospettata nella proposta del consigliere, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non conteneva un'esposizione sommaria sufficiente dei fatti di causa, impedendo alla Corte di conoscere direttamente dall'atto l'origine, l'oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione ex art. 380-bis non è stata seguita nel merito della qualificazione della causa, ma la Corte ha chiarito che, non avendo definito il giudizio in conformità alla proposta, non operano le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 380-bis in relazione all'art. 96 c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa; tale requisito non è un formalismo, ma serve a consentire alla Corte di conoscere direttamente dall'atto gli elementi indispensabili sulla controversia, sul processo e sulle posizioni delle parti.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono collocarsi entro i vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c., dopo una concisa ma completa rappresentazione della vicenda processuale e delle questioni non condivise.

  • art. 96 c.p.c.

    Le misure sanzionatorie previste da tali commi non si applicano quando il Collegio non definisce il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di definizione sfavorevole alla ricorrente, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire alla Corte di comprendere, senza ricorrere ad atti esterni, l'origine della controversia, le domande, le difese, lo svolgimento dei gradi di merito e il contenuto della decisione impugnata.
  • La violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. comporta inammissibilità del ricorso quando la narrazione dei fatti sia talmente carente da impedire la precisa cognizione della vicenda processuale e delle ragioni di censura.
  • La chiarezza e sinteticità del ricorso non esonerano il ricorrente dall'onere di selezionare e rappresentare gli elementi fattuali e processuali essenziali della lite, dovendo la critica essere formulata solo dopo una ricostruzione completa ma concisa della vicenda.
  • La procedibilità del ricorso va esaminata prima dell'ammissibilità; tuttavia, una volta esclusa l'improcedibilità per mancato disconoscimento della copia, il ricorso può comunque essere dichiarato inammissibile per difetto di contenuto-forma.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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