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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21696/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva richiesto l’imposta di registro in misura proporzionale su una sentenza di condanna della società contribuente alla restituzione di una somma a favore di un’altra società del gruppo in fallimento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che l’operazione sottostante fosse un finanziamento assimilabile a mutuo, soggetto a IVA, sebbene esente, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per effetto del principio di alternatività IVA/registro. La CTR aveva confermato, valorizzando l’atto regolatore dei rapporti economici tra le società e desumendo la natura onerosa del finanziamento dalla previsione di un tasso di interesse e dalla contabilizzazione trimestrale degli interessi. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione degli artt. 37 e 40 d.P.R. 131/1986, dell’art. 8 Tariffa parte prima allegata allo stesso decreto, e degli artt. 3 e 10 d.P.R. 633/1972: con il primo motivo sosteneva che la CTR avesse erroneamente qualificato l’operazione come finanziamento soggetto a IVA senza considerare che i versamenti erano stati gestiti tramite un conto corrente di corrispondenza, sicché non vi sarebbe stato un vero prestito ma un mero deposito; con il secondo motivo affermava che, comunque, l’IVA sui prestiti infragruppo richiede i presupposti elaborati dalla giurisprudenza unionale, cioè che il finanziamento sia svolto in modo non occasionale o costituisca il prolungamento di una attività imponibile propria, requisiti che sarebbero mancati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non colpissero la ratio decidendi effettiva della CTR, fondata sull’accertamento in fatto della natura finanziaria, onerosa e redditizia dell’operazione, da cui era stata desunta la soggezione a IVA e quindi l’operatività del principio di alternatività IVA/registro. La censura dell’Agenzia, concentrata su profili diversi e astratti, non affrontava il decisivo accertamento di merito compiuto dal giudice regionale. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente non si è costituita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato dall’Ufficio come norma del sistema dell’imposta di registro applicabile alla fattispecie.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa; costituisce il perno del principio di alternatività IVA/registro.

  • art. 8 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    comma 1, lett. b) e nota II

    gli atti dell’autorità giudiziaria che recano condanna al pagamento di somme sono assoggettati a imposta proporzionale, salvo la parte riferibile a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.

  • art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972

    l’operazione di finanziamento è stata qualificata come prestazione di servizi soggetta a IVA.

  • art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972

    l’operazione, pur soggetta a IVA, è esente; l’esenzione non esclude l’applicazione del principio di alternatività con l’imposta di registro.

  • art. 5, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato a sostegno della soggezione a registro degli atti esenti IVA nei limiti previsti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimazione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge invocata dall’Agenzia.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo che non si correla alla ratio decidendi è inidoneo e, nel ricorso per cassazione, determina inammissibilità per difetto del requisito di specificità.

  • art. 4, n. 2, sesta direttiva IVA

    richiamato dalla giurisprudenza unionale per valutare se il finanziamento infragruppo integri attività economica imponibile o prolungamento di attività imponibile propria.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve aggredire specificamente la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata; se censura profili diversi o astratti, senza confrontarsi con il decisivo accertamento del giudice di merito, è inammissibile come "non motivo".
  • Ai fini dell’imposta di registro, quando l’atto giudiziario definisce una condanna al pagamento di somme, occorre verificare in via preliminare se le somme si riferiscano a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a IVA; in tal caso opera il principio di alternatività IVA/registro e l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.
  • Le prestazioni finanziarie tra società del medesimo gruppo possono essere soggette a IVA se, in concreto, hanno natura onerosa e redditizia e sono effettuate nell’ambito di un’attività economica; l’esenzione IVA non esclude, di per sé, l’operatività dell’alternatività con l’imposta di registro.
  • La qualificazione dell’operazione come finanziamento fruttifero, desunta da elementi concreti quali previsione di interessi e loro contabilizzazione periodica, è accertamento di merito che, se non specificamente censurato, sorregge la decisione anche in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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