Cassazione Penale, Sentenza n. 37971/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riconoscimento dell'indennizzo per detenzione ingiustamente subita dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Napoli per presunta tardività: la Corte territoriale aveva ritenuto che la sentenza assolutoria fosse divenuta irrevocabile il 04/07/2018 e che la domanda proposta il 06/07/2020 fosse oltre il biennio previsto dall'art. 315 c.p.p. Il ricorrente ha dedotto (i) errore nella individuazione della data di deposito della domanda (la domanda era stata inviata via PEC il 04/07/2020) e (ii) errore nel calcolo del termine biennale non avendo la Corte territoriale considerato la sospensione dei termini nel periodo feriale e le sospensioni connesse all'emergenza pandemica del 2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla sospensione dei termini (assorbendo così la questione formale sulla data di presentazione). Ha rilevato che il termine biennale di cui all'art. 315 c.p.p. è soggetto alla sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969 e che le norme emergenziali (art. 83 d.l. n. 18/2020 e successive proroghe) sospendono, nei termini indicati, il decorso dei termini processuali la cui decorrenza ricada nel periodo. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è errata in diritto perché non ha considerato le sospensioni rilevanti e la domanda deve essere ritenuta tempestiva. L'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione
Il termine biennale è un termine decadenziale/di introduzione del processo e va considerato, ai fini della sospensione feriale e delle altre sospensioni degli atti processuali, come un termine processuale soggetto a sospensione.
La sospensione dei termini nel periodo feriale opera anche con riferimento al termine biennale di cui all'art. 315 c.p.p., essendo quel termine rilevante per l'introduzione del processo e, pertanto, suscettibile di sospensione.
d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. l. 24 aprile 2020, n. 27) e d.l. 8 aprile 2020, n. 23
art. 83 d.l. n. 18/2020 (comma 2) e art. 36 d.l. n. 23/2020 (proroga)
Le disposizioni emergenziali hanno sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali nel periodo indicato; la sospensione si applica a tutti i termini procedurali la cui decorrenza ricade nel periodo, pertanto anche ai termini per proporre atti introduttivi come la domanda di indennizzo.
art. 544, comma 3 e art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
criteri per il deposito delle motivazioni e per l'irrevocabilità
Norme richiamate dalla Corte territoriale per fissare la data di irrevocabilità della sentenza assolutoria; la Corte di Cassazione segnala che il calcolo della decorrenza cui applicare le sospensioni deve tenere conto anche delle regole di sospensione feriale e delle disposizioni emergenziali.
primo comma (concetto di termine processuale)
Richiamato dalla giurisprudenza per identificare quali termini possono rientrare nella sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020; la sospensione opera sui termini processuali così come qualificati dall'art. 172 c.p.p.
Massime di principio
- Il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. per proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è soggetto alla sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969 quando la domanda costituisce l'unico rimedio per il riconoscimento del diritto.
- Le sospensioni straordinarie introdotte per l'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020 e successive proroghe) sospendono il decorso dei termini processuali la cui decorrenza ricade nel periodo di sospensione, e pertanto possono rendere tempestive istanze altrimenti ritenute tardive.
- In caso di contestazione sulla tempestività di un atto introduttivo, è essenziale calcolare il termine sia in termini di decorrenza ordinaria sia tenendo conto di tutte le sospensioni applicabili (feriale, emergenziale, ecc.).
- La prova della trasmissione telematica (PEC) e della relativa data è rilevante ma, se la questione principale è la sospensione dei termini, la presenza di una PEC anteriore può risultare assorbente; comunque è buona prassi conservare e produrre subito le ricevute di spedizione/avvenuta ricezione.
- Se un giudice di merito omette di applicare le sospensioni rilevanti e dichiara un atto inammissibile per tardività, tale decisione è suscettibile di censura in Cassazione e può essere annullata con rinvio o senza rinvio a seconda del vizio accertato.
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