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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1505/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma per tre motivi: 1) violazione degli artt. 131‑bis c.p. e 111 c.p.p. e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che le lesioni alle due persone offese erano lievissime (prognosi 3 giorni) e che elemento "neutro" come il luogo e la pluralità delle persone non precludevano la tenuità; 2) violazione dell'art. 62‑bis c.p. e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'affermazione di elementi favorevoli (tra cui la presunta incensuratezza); 3) violazione dell'art. 582 c.p.p. e delle norme sulla conversione/commutazione della pena (artt. 53 e 56 legge n. 689/1981), con censura del rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria e del diniego della libertà controllata, per carenza di valutazione sulla capacità di adempiere ai pagamenti e per motivazione ritenuta contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso generico e non confrontato specificamente con la motivazione della Corte d'Appello, che aveva evidenziato l'oggettiva gravità delle condotte (aggressione agli Agenti senza motivo mentre l'imputato era ristretto in regime carcerario, manifestando grave insofferenza e rischio per l'ordine penitenziario), escludendo così la causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la concessione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e la Corte territoriale ha valutato negativamente gli elementi positivi (anche perché la situazione di incensuratezza invocata non corrispondeva al vero). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego di conversione è stato adeguatamente motivato con riferimento alla personalità del condannato e ai fatti posti in essere (spregio delle regole durante la detenzione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non opera quando emerge oggettiva gravità della condotta (es. aggressione ingiustificata a pubblici agenti, posto che il contesto carcerario aggrava la valutazione).

  • art. 111 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al diritto alla motivazione: la Cassazione richiede che il ricorso affronti specificamente la motivazione della Corte d'Appello; i motivi generici sono inammissibili.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Riafferma l'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali; la mancata trattazione specifica delle argomentazioni della motivazione di merito rende il ricorso generico e inammissibile.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    La valutazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo i profili di illogicità manifesta o violazione di legge.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la conversione o la commutazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione del diniego adeguata con riferimento alla personalità e ai comportamenti del condannato.

  • art. 53 e art. 56 legge n. 689/1981

    Rilevanti per la conversione/commutazione della pena detentiva in pena pecuniaria: la richiesta deve essere valutata in concreto, compresa la capacità di pagamento e l'attitudine al rispetto delle prescrizioni; la Corte ha ritenuto negativi tali aspetti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di impugnazione per il ricorso in Cassazione; il ricorso è stato riportato entro i limiti ma ha comunque omesso il necessario confronto specifico con la motivazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata alla luce dell'evidente inammissibilità dei motivi.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata come principio che l'inammissibilità manifesta non esclude la colpa del ricorrente nella determinazione di sanzioni pecuniarie per le spese processuali.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) occorre valutare non solo l'entità del danno (es. prognosi breve) ma anche l'oggettiva gravità, il contesto e la condotta (aggressioni ingiustificate o comportamento in carcere che metta a rischio l'ordine sono ostativi).
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione discrezionale di merito: il ricorrente deve fornire elementi concreti e corrispondenti alla realtà (es. assenza di precedenti) per incidere sulla valutazione, altrimenti la Corte non interviene.
  • Le richieste di conversione della pena in pecuniaria o di misure alternative richiedono prova della effettiva capacità di pagamento e della compatibilità della personalità del condannato con misure non detentive; la mera richiesta senza elementi concreti difficilmente prevale.
  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi punto per punto con la motivazione della corte di merito: motivi generici o che non trattano specificamente le argomentazioni di fatto e di diritto risultano inammissibili.
  • Esiste un rischio concreto di sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato; ciò impone attenzione nella formulazione dell'impugnazione e nella verifica preventiva dei presupposti.

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