Sentenza n. 2882/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Quanto al ricorso n. 866 del 2023: a) del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli nei confronti della ricorrente società; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi: b.1) i verbali del GIA n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS-; b.2) la Relazione della DIA al Ministero dell'Interno e al Parlamento, del I Semestre 2021: atti tutti richiamati nell'impugnato provvedimento interdittivo. Quanto al ricorso n. 1059 del 2023: per l'annullamento a) del provvedimento prot. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Dirigente del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico del Comune di -OMISSIS- ha disposto: “il divieto di prosecuzione attività di somministrazione alimenti e bevande con annessa cucina a servizio dell'attività e la rimozione degli effetti dannosi provocati dallo svolgimento della stessa”, ordinando “la consequenziale ed immediata cessazione dell'attività sita in via -OMISSIS- -OMISSIS- nr. -OMISSIS-+-OMISSIS- in -OMISSIS-”; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi: b.1) il provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli nei confronti della ricorrente società; b.2) i verbali del GIA n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS-; b.3) la Relazione della DIA al Ministero dell'Interno e al Parlamento, del I Semestre 2021: atti tutti richiamati nell'impugnato provvedimento interdittivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia prefettizia e conseguente provvedimento comunale di divieto di prosecuzione e cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con due ricorsi riuniti, l'informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto e il conseguente provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività. Contro l'interdittiva ha dedotto, anzitutto, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il quadro indiziario fosse fondato essenzialmente su rapporti di parentela, coniugio e frequentazione, senza prova di una conduzione familiare dell'impresa o di un'ingerenza dei familiari gravati da vicende penali. Ha contestato inoltre la rilevanza di vicende penali risalenti, di assoluzioni e dell'annullamento di un'ordinanza cautelare, nonché l'assenza di attualità del pericolo infiltrativo. Ha dedotto anche la violazione del contraddittorio procedimentale e dell'obbligo di motivazione, assumendo che la Prefettura non avesse esaminato adeguatamente le memorie e le osservazioni presentate, anche in sede di audizione. Contro il provvedimento comunale ha sostenuto che esso fosse illegittimo perché fondato esclusivamente sull'interdittiva, privo di autonoma valutazione e di adeguata motivazione, adottato in assenza dei presupposti di decadenza previsti dal Codice antimafia e in violazione del TULPS, della normativa commerciale e degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, oltre che dei principi costituzionali richiamati.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per la loro stretta connessione, poiché il provvedimento comunale costituiva conseguenza necessaria dell'interdittiva prefettizia. Nel merito ha respinto entrambi i ricorsi. Quanto all'interdittiva, ha ritenuto grave, preciso e circostanziato il quadro indiziario composto da molteplici e sistematici rapporti familiari, relazionali, societari ed economici tra i soci e soggetti collegati a esponenti della criminalità organizzata. Ha ribadito che l'informazione antimafia si fonda su una valutazione prefettizia discrezionale e su una prognosi probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità della certezza probatoria propria del processo penale. Anche fatti non penalmente accertati, ovvero oggetto di assoluzione, proscioglimento, archiviazione o annullamento di misure cautelari, possono conservare valenza indiziaria sul piano preventivo, purché inseriti in una valutazione complessiva. Il semplice rapporto di parentela non è di per sé sufficiente, ma può assumere rilievo decisivo quando, per intensità e ampiezza, evidenzi una conduzione familiare o una possibile regia collettiva dell'impresa; nel caso concreto, la rete parentale e societaria era stata correttamente valutata nel suo insieme. Il decorso del tempo non è stato ritenuto idoneo, da solo, a escludere l'attualità del pericolo, in assenza di elementi chiari di discontinuità. È stata respinta anche la censura sul contraddittorio: la Prefettura aveva dato conto delle osservazioni della società e non era tenuta a confutarle analiticamente, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente. Quanto al provvedimento comunale, il TAR ha affermato che l'interdittiva antimafia produce effetti anche rispetto ad attività private soggette ad autorizzazione, pur in assenza di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, e determina l'applicazione delle misure interdittive e decadenziali previste dal Codice antimafia. Il Comune aveva adottato un atto doveroso e vincolato di presa d'atto dell'interdittiva, non qualificabile come revoca o annullamento d'ufficio; pertanto non erano applicabili gli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, né occorreva una nuova autonoma valutazione sui requisiti commerciali o professionali. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
L'informazione antimafia può fondarsi su una fattispecie di pericolo e su una prognosi probabilistica di condizionamento mafioso, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
Costituisce la base normativa dell'informazione antimafia interdittiva, adottabile sulla base di elementi idonei a evidenziare tentativi di infiltrazione mafiosa.
art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
Le misure interdittive e decadenziali conseguono all'interdittiva antimafia in ragione della temporanea incapacità giuridica prodotta dalla misura.
L'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche quando l'impresa opera nel settore privato e manca un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La partecipazione procedimentale non impone alla Prefettura una confutazione analitica di ogni osservazione, purché il provvedimento dia conto delle deduzioni e sia sorretto da una motivazione complessiva e logicamente coerente.
L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando l'amministrazione espone complessivamente le ragioni della decisione e valuta le osservazioni senza necessità di replicare puntualmente a ciascun argomento.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990
Non si applicano a un provvedimento comunale vincolato di presa d'atto e conseguente cessazione dell'attività determinato dall'interdittiva antimafia, poiché tale atto non costituisce né revoca né annullamento d'ufficio.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva si fonda su una prognosi preventiva e probabilistica del rischio di infiltrazione mafiosa, secondo il criterio del più probabile che non, e non richiede il livello di certezza probatoria proprio dell'accertamento della responsabilità penale.
- Ai fini dell'interdittiva antimafia, fatti non penalmente rilevanti o non sfociati in una condanna, nonché fatti oggetto di assoluzione, proscioglimento, archiviazione o annullamento di una misura cautelare, possono essere valutati dalla Prefettura sul distinto piano della prevenzione, purché concorrano, insieme agli altri elementi, a formare un quadro indiziario grave, preciso e concordante.
- Il rapporto di parentela non costituisce di per sé prova di infiltrazione mafiosa, ma può assumere autonoma valenza indiziaria quando, per intensità e ampiezza, si inserisca in una rete di relazioni e cointeressenze tale da far ritenere una conduzione familiare o una regia collettiva dell'impresa.
- La risalenza temporale dei fatti controindicanti non esclude da sola l'attualità del pericolo infiltrativo; occorrono elementi chiari e convincenti di discontinuità idonei a dimostrare l'interruzione dei legami o dei vincoli rilevanti.
- Nel procedimento finalizzato all'interdittiva antimafia, l'amministrazione deve considerare le osservazioni dell'interessato, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente una motivazione complessiva, coerente e logicamente idonea a spiegare il superamento delle controdeduzioni.
- L'interdittiva antimafia produce effetti anche sulle attività private soggette ad autorizzazione, in assenza di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; il conseguente provvedimento comunale di cessazione o decadenza è vincolato e costituisce presa d'atto dell'interdittiva, non revoca o annullamento d'ufficio.
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