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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50264/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la decisione del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela sul reato originario e aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva, con la conseguente improcedibilità dell'azione per l'aggravante proposta dal Pubblico Ministero. Il Procuratore sosteneva che il Tribunale aveva in modo errato equiparato termini di procedibilità e termini di prescrizione e che il P.M. era legittimato, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., a formulare la contestazione suppletiva dell'aggravante nel corso del dibattimento, obbligandone la valutazione da parte del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il Tribunale ha erroneamente precluso al Pubblico Ministero il potere-dovere di contestare suppletivamente la circostanza aggravante e ha confuso istituti distinti (procedibilità e prescrizione). La Corte ha affermato che, once effettuata la contestazione suppletiva in udienza ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., il giudice deve decidere sul nuovo capo d'imputazione e non può sindacare preventivamente l'ammissibilità in base al decorso del termine per la querela. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Siracusa in diversa composizione.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 129, art. 178, art. 179, artt. 516-517, art. 529

    Gli artt. 516-517 c.p.p. consentono al Pubblico Ministero di effettuare nel dibattimento nuove contestazioni e circostanze aggravanti senza limiti temporali specifici prima dell'istruzione dibattimentale; il giudice è tenuto a decidere sul capo d'imputazione così modificato e non può precludere la contestazione per sopravvenuto decorso dei termini di querela.

  • Codice penale

    art. 81, art. 624, art. 625 n.2, art. 625 n.7

    Gli articoli indicano la fattispecie contestata (furto con sottrazione di energia elettrica e aggravanti); la valutazione della sussistenza delle aggravanti può incidere sul regime di procedibilità.

  • Decreto legislativo n. 150/2022

    Ha introdotto nel sistema modifiche sul regime di procedibilità per taluni reati (termine per proporre la querela); tuttavia la Corte ha ricordato che l'esistenza del termine per la querela non impedisce la contestazione suppletiva in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che impone al Pubblico Ministero il potere-dovere di esercitare e proseguire l'azione penale, anche mediante adeguamento dell'imputazione nel dibattimento.

  • Corte Costituzionale

    Riconosce che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e incidere sul regime di procedibilità, ammettendo la possibilità di contestazioni suppletive rilevanti nel corso del giudizio.

  • Corte di Cassazione - Sez. Un.

    n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)

    Sancisce che il P.M. può modificare l'imputazione nel dibattimento senza limiti temporali specifici correlati alla fonte degli elementi; la modifica mira a garantire la corrispondenza tra accusa e decisione e non può essere bloccata da preclusioni temporali che ostacolino il corretto esercizio dell'azione penale.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere, nel corso del dibattimento e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale, di formulare contestazioni suppletive (compresa la qualificazione di circostanze aggravanti) ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; il giudice deve poi decidere sul capo d'imputazione così modificato.
  • La scadenza del termine per proporre la querela (o la successiva modificazione del regime di procedibilità) non autorizza il giudice a precludere d'ufficio la contestazione suppletiva formulata dal P.M.; si tratta di istituti distinti (procedibilità vs prescrizione) che non vanno confusi.
  • Se il giudice non provvede sulla nuova contestazione suppletiva, la sentenza è viziata da nullità rilevante e può essere impugnata: il rimedio è l'annullamento della decisione e il rinvio per valutare il capo d'imputazione rimodulato.
  • La contestazione suppletiva può modificare il regime di procedibilità del reato (ad es. da procedibile a querela a procedibile d'ufficio) e pertanto può incidere significativamente sull'esito sanzionatorio; il difensore ha comunque diritto a tempi e mezzi per controbattere (richiesta di termini, prove, riti alternativi).
  • In situazioni analoghe, è prudente per il Pubblico Ministero operare la contestazione suppletiva in udienza non appena emergono elementi sufficiente per le aggravanti, e per il giudice è obbligatorio valutare la rinnovata imputazione e, se necessario, disporre misure difensive per garantire il contraddittorio.

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