Cassazione Civile, Ordinanza n. 20329/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla riorganizzazione e cessione del compendio aziendale di una compagnia aerea in crisi. I lavoratori, piloti-comandanti assunti nel 1992, chiedevano: in via principale, di essere assunti dalla società cessionaria dal 13 gennaio 2009 e poi dalla successiva cessionaria, sostenendo che gli accordi sindacali del 2008 e 2014 avessero creato un obbligo di assunzione e che essi rientrassero nei soggetti beneficiari individuabili secondo i criteri pattizi; inoltre domandavano il risarcimento dei danni per l'inadempimento di tale obbligo. In subordine, sostenevano che la qualifica dirigenziale fosse solo convenzionale e chiedevano l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti o comunque il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato con l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 l. n. 183/2010. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello, ritenendo che i ricorrenti non avessero provato il possesso dei requisiti selettivi previsti dall'accordo sindacale del 30-31 ottobre 2008 e che non vi fosse un obbligo di riqualificazione professionale, oltre a escludere il trasferimento del loro rapporto alla società subentrante. Nel ricorso per cassazione i lavoratori articolavano diciannove motivi, lamentando soprattutto: travisamento della domanda; violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.; omesso esame di fatti decisivi; erronea interpretazione degli accordi sindacali; violazione del divieto di reformatio in peius; erronea esclusione dell'obbligo di riqualificazione; errata qualificazione come dirigenti; e illegittima esclusione del trasferimento del rapporto alla società subentrante. La società resistente proponeva anche ricorso incidentale sull'interpretazione degli accordi, sostenendo che non potessero essere qualificati come contratto a favore di terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. Ha ritenuto, in sostanza, che le censure dei lavoratori mirassero a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione degli accordi sindacali, attività riservate al giudice di merito, e che mancasse una valida specificità di molte doglianze. Ha inoltre confermato che non vi era prova, a carico dei ricorrenti, del possesso dei requisiti selettivi previsti per l'assunzione; che non risultava un obbligo giuridico di riqualificazione professionale; che le censure sulla qualifica dirigenziale erano aspecifiche; e che il motivo relativo al trasferimento del rapporto alla società subentrante era comunque superato da un difetto di interesse, restando corretta la soluzione di diritto secondo cui, nelle procedure di crisi o amministrazione straordinaria, gli accordi ex art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 possono derogare alle condizioni di lavoro ma non disporre della preesistente occupazione in contrasto con l'art. 2112 c.c. La Corte ha compensato le spese tra i ricorrenti principali e la prima resistente per metà, ponendo il resto a carico dei ricorrenti principali, e ha condannato questi ultimi integralmente verso la seconda resistente.
Norme richiamate
richiamato per il rito camerale e per il deposito di memoria; non incide sul merito
il vizio di ultrapetizione/extrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato; non si configura nel caso esaminato
richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura di travisamento della domanda
la violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o non considera fatti non contestati; non basta contestare la valutazione delle prove
la doglianza è inammissibile quando mira solo a contrapporre una diversa lettura delle prove rispetto a quella del giudice di merito
è censurabile solo l'erronea attribuzione dell'onere della prova, non la valutazione delle prove svolta dal giudice
richiamato per censurare l'interpretazione degli accordi sindacali; la Corte ribadisce che l'interpretazione è giudizio di fatto insindacabile se sorretto da motivazione congrua
richiamato nel ricorso incidentale per l'interpretazione sistematica degli accordi
richiamato per la qualificazione degli accordi sindacali come contratto a favore di terzi; il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse
richiamato per contestare la qualifica dirigenziale dei piloti comandanti
nei trasferimenti d'azienda in contesto di crisi o amministrazione straordinaria resta fermo il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, mentre gli accordi sindacali possono incidere sulle condizioni ma non disporre dell'occupazione preesistente in modo contrario al diritto UE
richiamato quale domanda subordinata di indennità risarcitoria in caso di illegittimità del termine
art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990
va letto in conformità al diritto dell'Unione europea: gli accordi sindacali in procedure di insolvenza possono prevedere deroghe sulle condizioni di lavoro, ma non escludere il trasferimento dei rapporti di lavoro
richiamato in relazione all'amministrazione straordinaria della società cedente
Cass. 6 luglio 2022, n. 21447
precedente richiamato per i principi sull'interpretazione dell'accordo sindacale e sull'onere della prova dei requisiti selettivi
Cass. 19 agosto 2020, n. 17313
richiamato quale precedente conforme sulla medesima vicenda
Cass. 1 giugno 2020, n. 10414
richiamata per il principio sul rapporto tra accordi sindacali e art. 2112 c.c. in contesto di crisi
Cass. 10 novembre 2021, n. 33154
richiamata per il medesimo principio sul trasferimento d'azienda in crisi
Cass. 9 maggio 2023, n. 12320
richiamata per il medesimo principio sul trasferimento d'azienda in crisi
la Corte può correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata senza incidere sul dispositivo
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
la mancanza di specificità e di trascrizione degli atti/documenti comporta inammissibilità dei motivi
la regolazione delle spese segue correttamente il criterio della soccombenza, anche in relazione alla parte che ha dato causa al processo
Massime di principio
- L'interpretazione degli accordi collettivi o negoziali compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione, denunciati in modo specifico; non è consentito limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo pattizio.
- La censura di ultrapetizione richiede che il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello domandato; non sussiste quando il giudice ricostruisce in modo logico la domanda nel suo effettivo contenuto.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si identifica con una diversa valutazione delle prove, ma solo con l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi o con la mancata considerazione di fatti pacifici nei limiti dell'effettiva non contestazione.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato; non sana il difetto di prova di elementi fattuali che richiedano una valutazione complessa o comparativa.
- In cassazione l'errore sull'attribuzione dell'onere della prova è censurabile ex art. 2697 c.c. solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere, non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
- Nei trasferimenti di azienda in situazione di crisi o amministrazione straordinaria, gli accordi sindacali ex art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 possono disciplinare condizioni e limiti del mantenimento occupazionale, ma non possono comprimere in modo incompatibile con l'art. 2112 c.c. e con il diritto UE il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.
- Il ricorso incidentale della parte integralmente vittoriosa è inammissibile quando mira solo a correggere la motivazione della decisione senza utilità pratica sul dispositivo.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti, con puntuale indicazione e trascrizione dei documenti o degli atti rilevanti; la mancanza di specificità determina inammissibilità.
- Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e non quando la censura investa una pluralità di circostanze o, in sostanza, una diversa valutazione del materiale probatorio.
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