Cassazione Civile, Ordinanza n. 20460/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
Una consumatrice aveva acquistato da una società venditrice un'autovettura usata; poco dopo l'acquisto aveva lamentato rigidità e rumorosità dello sterzo e, in seguito a un improvviso irrigidimento, aveva perso il controllo del mezzo, riportando un sinistro. In primo grado era stata accolta la domanda di risoluzione della compravendita, con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno; la venditrice aveva chiamato in causa la casa produttrice chiedendo di essere tenuta indenne. In appello era stata eliminata solo la condanna al risarcimento dei danni. Con il ricorso per cassazione la venditrice ha denunciato violazione dell'art. 131 cod. cons., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente ricondotto la pretesa verso la casa produttrice all'azione di regresso del venditore e aveva posto a suo carico l'onere di provare l'imputabilità del difetto al produttore, sovrapponendo la responsabilità contrattuale del venditore verso l'acquirente con quella del produttore; ha inoltre dedotto che il difetto di fabbricazione era emerso sin dall'acquisto o a brevissima distanza da esso e che la vettura non era risultata conforme nonostante gli interventi in garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva individuato in modo non corretto la natura dell'azione esperita dal venditore finale e il relativo regime probatorio. Ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nelle vendite a catena, il venditore finale agisce in regresso verso il proprio dante causa sulla base del distinto rapporto contrattuale di compravendita, senza che si trasferisca automaticamente l'azione del consumatore verso il produttore e senza che il consumatore possa agire indifferentemente contro i precedenti venditori. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina il diritto di regresso del venditore finale verso il soggetto responsabile del difetto di conformità, al fine di riversare su chi ha causato il vizio le conseguenze economiche sopportate verso il consumatore.
Richiamato solo per escludere che la chiamata in causa della casa produttrice fosse stata effettuata dal consumatore ai sensi di tale disposizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione dedotta è stata prospettata come error in procedendo per erronea applicazione della disciplina sostanziale e del regime dell'azione esercitata.
Massime di principio
- Nelle vendite a catena, il venditore finale che abbia soddisfatto o rischi di soddisfare le pretese del consumatore per difetto di conformità può agire in regresso contro il proprio dante causa, sulla base del distinto rapporto contrattuale che li lega.
- L'azione di regresso del venditore finale non coincide con l'azione contrattuale spettante al consumatore: ciascuna vendita conserva autonomia strutturale e non si trasferisce automaticamente ai venditori a monte la pretesa risarcitoria dell'acquirente finale.
- Il consumatore, in presenza di una catena di vendite, può agire contrattualmente solo contro il proprio diretto venditore; verso il produttore può, ricorrendone i presupposti, esperire l'azione extracontrattuale per il danno derivante da un bene pericoloso.
- Nel giudizio di regresso del venditore finale, l'onere probatorio va calibrato sul rapporto contrattuale interno tra venditori e non può essere confuso con quello relativo alla responsabilità del produttore verso il consumatore.
- Per stabilire la responsabilità del venditore a monte occorre verificare se il bene sia pervenuto al venditore finale già affetto dal vizio poi lamentato dal consumatore e se tale vizio sia riconducibile alla violazione degli obblighi contrattuali del primo rapporto di vendita.
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