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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20923/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 (falso/omessa comunicazione nell'autodichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza). Il ricorso articolava quattro motivi: (1) censura sulla presunta abrogazione della fattispecie penale prima della pronuncia di appello e questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023; (2) vizio di motivazione e assenza del dolo specifico, richiamando il principio di offensività concreta e la sentenza delle Sezioni Unite n. 49686/2023; (3) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., eccezione di prescrizione per alcuni capi e contestazione del profilo relativo al capo E) che era stato ritenuto assorbito; (4) erronea esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'art. 7 d.l. 4/2019 era ancora applicabile sino al 1° gennaio 2024 per effetto della disciplina transitoria (art. 1, comma 318, L. n.197/2022) e che l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023 ha fatto salve le disposizioni penali per i fatti commessi fino al 31/12/2023, per cui non è avvenuta l'abrogazione utile alla lex mitior. I motivi relativi a dolo specifico e tenuità sono stati ritenuti manifestamente infondati in ragione della motivazione dei giudici di merito, che hanno accertato omissioni nelle domande (date e modalità indicate) finalizzate a ottenere indebitamente il beneficio; il motivo relativo al capo E) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse (reato assorbito); le eccezioni di prescrizione sono state rigettate in base alla vigente disciplina sulla prescrizione e sull'improcedibilità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la condanna rimane confermata e la ricorrente è stata altresì condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria prevista in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 4/2019

    Norma penale che sanziona false o omesse dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; ritenuta applicabile fino alla data di efficacia dell'abrogazione fissata dal legislatore (1/1/2024) e rilevante per i fatti commessi nel periodo indicato.

  • art. 13, comma 3, d.l. 48/2023

    «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023»

    Disposizione transitoria che rende applicabili le sanzioni penali previste dall'art. 7 d.l. 4/2019 per i fatti commessi entro il 31/12/2023, derogando in pratica alla retroattività della lex mitior e legittimando la prosecuzione dell'azione penale per tale periodo.

  • art. 1, comma 318, L. n. 197/2022

    Disposizione che ha disposto l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del d.l. 4/2019 con efficacia fissata al 1/1/2024; la Corte ne rileva l'effetto sospeso sino a quella data.

  • art. 8, commi 1 e 2, d.l. 48/2023

    Ha reintrodotto previsioni incriminatrici sostanzialmente identiche a quelle dell'art. 7 d.l. 4/2019 con riferimento ai nuovi benefici (assegno di inclusione), mostrando la continuità del disvalore penale anche per la disciplina successiva.

  • Sez. U, n. 49686/2023 (giurisprudenza)

    Interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui integrano il delitto le omissioni o false indicazioni funzionali a ottenere un beneficio non spettante o in misura superiore; decisione richiamata e seguita dalla Corte nel confermare la responsabilità.

  • art. 159, comma 2, cod. pen. (norma richiamata)

    Precedente disciplina (poi abrogata) che sospendeva il corso della prescrizione dalla pronuncia di primo grado fino all'esecutività della sentenza; narrativa usata per ricostruire la disciplina transitoria delle norme sulla prescrizione.

  • art. 161-bis cod. pen.

    Norma introdotta dalla legge n. 134/2021 secondo cui il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, rilevante ai fini della valutazione delle eccezioni di prescrizione.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Introduzione del regime di improcedibilità dell'azione penale per i procedimenti di appello e cassazione non definiti entro termini stabiliti, con ricadute sui tempi processuali; qui richiamata nella motivazione sul termine di improcedibilità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti, richiamando la gravità della condotta e l'entità della somma indebitamente percepita.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di valutazione della pena (e della tenuità) che il giudice deve considerare; la Corte ha osservato che non è necessario esaminare tutti gli elementi elencati, ma indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibile il relativo motivo per carenza di interesse, essendo il reato contestato (capo E) assorbito nel capo per cui è intervenuta condanna.

Massime di principio

  • Le abrogazioni legislative possono essere fissate con efficacia differita: va verificata la data effettiva di decorrenza dell'abrogazione prima di ritenere applicabile la lex mitior.
  • Le disposizioni transitorie possono legittimamente mantenere in vita sanzioni penali per fatti commessi entro termini predeterminati; una deroga alla retroattività della lex mitior è possibile se ragionevolmente giustificata e disciplinata dal legislatore.
  • Quando la norma che incrimina una condotta è sostituita da una disposizione analoga per i nuovi fenomeni (es. assegno di inclusione), ciò non esclude la responsabilità per i fatti precedenti se la disciplina transitoria lo prevede.
  • Per i reati di indebita percezione di benefici (omissioni/false dichiarazioni), il dolo si può desumere dalle omissioni funzionali all'ottenimento del vantaggio: la motivazione dei giudici di merito deve collegare fatti e finalità utile al conseguimento del beneficio.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è valutata restrittivamente: rilevano modalità, gravità e importo indebitamente percepito; anche una certa entità del vantaggio ostacola la tenuità.
  • L'interesse ad impugnare va valutato in termini concreti: questioni attinenti a reati assorbiti dal capo per cui si è già stati condannati possono essere dichiarate inammissibili per mancanza di interesse.
  • Le recenti riforme della prescrizione e le norme sull'improcedibilità possono incidere sui tempi del processo e sulle eccezioni di prescrizione: occorre ricostruire quale formulazione normativa fosse in vigore per i fatti contestati.

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