Cassazione Penale, Sentenza n. 3699/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta, ex art. 674 c.p.p., di revoca ex art. 168, primo comma, n. 2, c.p., del beneficio della sospensione condizionale concesso con due sentenze, sostenendo che il passaggio in giudicato di una terza sentenza (16/04/2018) determinava il superamento del limite di concedibilità previsto dall'art. 163 c.p. e dunque la revoca d'ufficio dei benefici concessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice dell'esecuzione perché, applicando i principi di diritto richiamati, verifichi e pronunci sulla revoca dei benefici. La Corte ha chiarito che il passaggio in giudicato della sentenza del 6 aprile 2017 comporta la revoca di diritto dei benefici di sospensione condizionale concessi con le sentenze precedenti (18 marzo 2017 e 20 giugno 2017), poiché la somma delle sanzioni supera il limite biennale previsto dall'art. 163 c.p., e che la revoca può operare "a catena".
Norme richiamate
La Corte interpreta che il passaggio in giudicato di una successiva condanna, che determini il superamento dei limiti di concedibilità stabiliti dall'art. 163 c.p., determina la revoca di diritto della sospensione condizionale concessa anteriormente.
Si applica quale limite quantitativo (es. biennale nel caso) per la concedibilità della sospensione condizionale; nel calcolo vanno considerate tutte le condanne nel periodo rilevante, non solo quelle per le quali era stato concesso il beneficio.
Norma procedurale invocata per impugnare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e ottenere la revoca dei benefici; la Corte conferma che il pubblico ministero può proporre il ricorso per far valere la revoca d'ufficio.
La Corte richiama la giurisprudenza sul principio secondo cui, se una sospensione successiva è revocata per effetto di una condanna sopravvenuta, ne consegue la possibile revoca a catena delle sospensioni anteriori, in quanto il presidio dell'ultima parte dell'art. 164 non impedisce la revoca di benefici precedenti quando le condizioni previste da art. 168 ricorrono.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per effetto di una successiva condanna irrevocabile è automatica quando il passaggio in giudicato determina il superamento dei limiti di concedibilità previsti dall'art. 163 c.p.
- Nel calcolo per la verifica del superamento dei limiti (art. 163 c.p.) devono essere considerate tutte le condanne ricadenti nel periodo rilevante, anche se per alcune non era stato concesso il beneficio della sospensione.
- La revoca può operare "a catena": la sopravvenuta eseguibilità di una sentenza può far venire meno anche benefici di sospensione concessi con sentenze intermedie
- Il pubblico ministero può chiedere la revoca tramite i rimedi previsti (es. ricorso ex art. 674 c.p.p.) e la parte esecutiva deve valutare il momento del passaggio in giudicato rispetto alla concessione del beneficio
- Il giudice dell'esecuzione deve applicare i principi consolidati dalla giurisprudenza nel valutare sia l'effetto automatico della revoca che l'assenza di rilevanza delle sole sentenze con beneficio, preferendo un calcolo complessivo delle sanzioni
- Un rigetto del PM è impugnabile se il giudice dell'esecuzione omette di considerare una sentenza irrevocabile che incide sul calcolo complessivo delle pene ai fini della revoca
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