Cassazione Penale, Ordinanza n. 01486/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondate o comunque non scrutinabili le doglianze sulla responsabilità e sulla pena, perché generiche e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e della congruità sanzionatoria, estranea al giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, contestando sia l'affermazione di responsabilità sia l'eccessività della pena. In cassazione deduceva, in sostanza, che la ricostruzione dei fatti fosse errata e che la quantità di sostanza rinvenuta fosse compatibile con l'uso personale, anche in considerazione del suo documentato stato di assuntore. La Corte rileva però che le censure erano generiche, meramente oppositive e reiterative di doglianze già esaminate e disattese in appello; inoltre, la valutazione di merito sulla destinazione a cessione era sorretta da elementi fattuali coerenti: osservazione dell'imputato mentre saliva sull'autovettura con altra persona che lo attendeva, rinvenimento di frammenti di sostanza sigillati separatamente e tagliati da un maggior quantitativo trovato in casa, presenza di bilancino e coltello con tracce della stessa sostanza, e numero elevato di dosi incompatibile con l'uso esclusivo personale. Quanto alla pena, il ricorso mirava a una nuova valutazione di congruità, ritenuta inammissibile in cassazione perché la pena era stata rideterminata dalla Corte di appello in conseguenza della riqualificazione del reato e non emergevano arbitrarietà o manifesta illogicità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie è stata ricondotta alla detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione, con valutazione della destinazione non personale in base a plurimi indici fattuali.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure meramente generiche, oppositive o ripetitive di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito.
- La destinazione a cessione di sostanza stupefacente può essere desunta da un complesso di indici fattuali convergenti, quali quantità, modalità di confezionamento, presenza di strumenti di pesatura/taglio e circostanze dell'osservazione della condotta.
- Il documentato stato di assuntore non è di per sé sufficiente a escludere la finalità di spaccio quando altri elementi oggettivi rendano incompatibile la detenzione con il solo uso personale.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Quando la pena sia stata rideterminata per effetto della riqualificazione del reato e la motivazione sia coerente, la doglianza sulla misura sanzionatoria non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione.
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