Cassazione Penale, Sentenza n. 4566/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva quattro censure principali: 1) violazione dell'art. 216 legge fallimentare e vizio di motivazione quanto al dolo relativo alla prima condotta di distrazione (sosteneva che i beni erano stati ceduti alla "Alpi" dal 2012 e che Pizzigalli aveva agito in buona fede); 2) violazione dell'art. 216 legge fallimentare e vizio di motivazione sulla distrazione della Fiat Panda, contestando la tenuità del danno per il valore esiguo e l'ipoteca sul veicolo; 3) violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale, con contestazione della sussistenza del dolo specifico connesso all'omessa/irregolare tenuta delle scritture; 4) violazione di legge per mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della pluralità di fatti, sostenendo che Pizzigalli avesse cercato di salvare la società, si fosse indebitato personalmente ed avesse collaborato con la curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure aspecifiche o non idonee a scalfire la motivazione dei giudici di merito: sul primo motivo la Corte territoriale aveva congruamente motivato il dolo, rilevando la consapevolezza dell'imputato circa la controversia sulla proprietà dei beni e alla prova che i cespiti erano stati dirottati verso una società estera riconducibile all'imputato; sul secondo motivo la valutazione sulla tenuità del bene (Fiat Panda) è stata ritenuta manifestamente infondata e la tenuità va valutata con riferimento alla diminuzione globale della massa attiva; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione quanto al dolo (sia generico sia, ricavabile, specifico) connesso alla tenuta confusiva e all'omessa conservazione delle scritture contabili; sul quarto motivo la valutazione comparativa delle circostanze (attenuanti vs aggravante) è stata ritenuta discrezionale e adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (l. fall.)
Disciplina le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e altre forme di bancarotta: la Corte segnala che alcune fattispecie richiedono dolo specifico (es. sottrazione/distruzione di scritture) mentre altre (tenuta confusiva o omessa conservazione) possono richiedere solo dolo generico; le ipotesi sono alternative e la valorizzazione di una basta a integrare il reato.
art. 217, comma 1, n. 4 legge fallimentare
presente nella motivazione di merito
Richiamata in relazione a forme di bancarotta semplice o concorso in distinte fattispecie: utilizzata per qualificare specifiche condotte contestate al ricorrente.
Regola le circostanze attenuanti rilevanti (compresa la 'tenuità del danno' ai fini dell'attenuante): la Corte sottolinea che la valutazione della tenuità deve riferirsi alla diminuzione globale della massa attiva e non al singolo rapporto o al valore di un singolo bene.
richiamato in merito alla possibile assoluzione per particolare tenuità del fatto
Norma che consente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale ha escluso la sua applicazione in assenza di prova convincente della tenuità complessiva del danno.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi
Norma procedurale che impone limiti sulla motivazione del ricorso; la Corte di cassazione ritiene alcune censure aspecifiche e non conformi a tali limiti.
richiamato per la condanna alle spese del procedimento
Norma che disciplina le conseguenze economiche per i ricorsi inammissibili o infondati: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione sindaca con rigore le censure che non siano specifiche e ben fondate: i motivi generici o che non si confrontano puntualmente con la motivazione di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- La distrazione di beni anche di valore esiguo può integrare bancarotta fraudolenta se la sottrazione incide sulla garanzia patrimoniale per i creditori; la mera esiguità del valore non è automaticamente esimente o causa di particolare tenuità.
- La valutazione della "tenuità del danno" ai fini delle attenuanti deve considerare la diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori e non il valore isolato di singoli cespiti.
- In tema di reati documentali fallimentari, le diverse ipotesi (distruzione/sottrazione di scritture vs tenuta confusiva/omessa tenuta) possono essere contestate in via alternativa: l'accertamento di una delle modalità è spesso sufficiente a integrare il reato, essendo talune ipotesi assimilabili sotto il profilo dell'idoneità a pregiudicare la massa creditoria.
- Le valutazioni comparative tra attenuanti e aggravanti sono insite nel sindacato di merito e sono sindacabili in cassazione solo se viziate da illogicità o arbitrarietà manifeste; la semplice richiesta di diverso apprezzamento dei fatti positivi non è sufficiente.
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