Cassazione Penale, Sentenza n. 25848/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Anania era stato condannato per il delitto di peculato d'uso (art. 314, secondo comma, c.p.) in quanto, quale presidente dell'Associazione di volontariato "Piccola Italia" inserita nell'albo regionale della Protezione civile, aveva utilizzato per scopi personali l'autovettura acquistata per l'ente con un contributo regionale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione perché non sarebbe provato che il veicolo fosse stato acquistato con fondi pubblici, non risultando censito e con manutenzioni pagate dall'associazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché non sarebbe stato incaricato di pubblico servizio (mancata "attivazione" regionale secondo il Regolamento regionale n. 18/2016); 3) vizio di motivazione perché il veicolo sarebbe sempre rimasto a disposizione dell'associazione e il danno patrimoniale sarebbe irrisorio (circa euro 5,92); 4) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) a motivo dell'esiguità del danno e della disponibilità del veicolo all'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando i motivi proposti. I giudici hanno ritenuto provato, sulla base degli accertamenti della polizia giudiziaria e degli atti della Regione Calabria, che il veicolo era stato acquistato dall'associazione con un contributo regionale di euro 7.950 (più euro 2.650 a carico dell'associazione), configurando un vincolo di destinazione pubblicistica e la presunzione di uso esclusivo pubblico in mancanza di deroghe documentate. È stato confermato che il presidente dell'associazione, gestendo i mezzi acquistati con fondi regionali per finalità di protezione civile, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio; l'uso reiterato per finalità private (es. accompagnare il nipote a scuola, soste prolungate in bar anche durante incendi) integra il peculato d'uso ai sensi dell'art. 314, comma 2. La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa per la protrazione nel tempo della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della sentenza Corte Cost. n. 186/2000.
Norme richiamate
Rilevato come norma che configura il delitto di peculato d'uso: l'uso del bene vincolato al servizio pubblico per fini privati integra il reato; in presenza di vincolo di destinazione del bene a finalità pubblicistiche, si presume l'uso esclusivo pubblico in assenza di deroghe documentate
Usata nella ricostruzione della qualità soggettiva: la giurisprudenza valuta l'attività concretamente svolta per qualificare il soggetto come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Riferimento normativo collegato alla qualifica di incaricato di pubblico servizio; la Corte ha ritenuto applicabile la qualifica al presidente dell'associazione che gestisce mezzi acquistati con fondi pubblici per finalità di protezione civile
Richiamata per la possibile causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione perché la condotta era protratta nel tempo e abituale
Norma processuale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Legge n. 225/1992
Norma istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile: utilizzata per dimostrare il carattere pubblicistico dell'attività svolta dall'associazione e il vincolo funzionale dei mezzi destinati a compiti di protezione civile
Regolamento regionale n. 18 del 2016 (Regione Calabria)
Citato dalla difesa con riferimento alla necessità di una "attivazione" regionale per le attività operative; la Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza dell'attivazione per la qualificazione del vincolo pubblicistico e della qualità di incaricato di pubblico servizio
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in tema di condanna al versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che sia provata l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Se un bene è acquistato per un ente che svolge funzioni di protezione civile con contributi pubblici, sussiste un vincolo di destinazione pubblicistica che presuppone l'uso prioritario del bene per fini pubblici; l'uso personale può integrare peculato d'uso anche se il veicolo è talvolta impiegato per fini istituzionali
- La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" si valuta con riferimento all'attività concreta svolta e al carattere strumentale dei mezzi rispetto a finalità pubblicistiche; la mancanza di una formale "attivazione" regionale non impedisce la qualificazione se i mezzi sono vincolati a compiti pubblici e gestiti dal soggetto
- La prova documentale è centrale per contestare la presunzione di uso pubblico esclusivo: autorizzazioni formali o deroghe devono essere puntuali e documentate per essere efficaci in difesa
- Il danno rilevante ai fini del peculato non è solo quello economico immediato ma comprende anche il pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione/ente pubblico; dunque anche importi esigui possono essere valutati come non irrilevanti
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando la condotta è abituale o protratta nel tempo; la brevità e l'isolamento dell'atto sono condizioni essenziali per l'applicabilità
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