Cassazione Penale, Sentenza n. 28325/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Procura impugnava l'ordinanza del Tribunale di Teramo che, in sede di appello ex art. 322-bis c.p.p., aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'edificio sede della Scuola Primaria "De Jacobis" per il reato contravvenzionale previsto dall'art. 677, commi 1 e 3, c.p., formulato contro ignoti. Il sequestro era chiesto per il presunto rischio di rovina sulla base di indagini tecniche (in particolare il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" dello "Studio Alfa") che segnalavano vulnerabilità sismica e carenze su alcune travi. La Procura censurava la valutazione del Tribunale sostenendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. (valutazione dei presupposti per il sequestro) e per aver compiuto un sindacato sulla fondatezza delle emergenze tecniche senza valorizzare il parere del Comitato Tecnico Amministrativo (C.T.A.) che aveva indicato la necessità di interventi di miglioramento e misure restrittive secondo il punto 8.3 delle Norme Tecniche di Costruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso attaccasse prevalentemente il merito e il percorso motivazionale delle valutazioni tecniche operate dal Tribunale di merito, mentre il sindacato in Cassazione in materia di sequestro preventivo è limitato ai vizi di violazione di legge o a difetti motivazionali radicali (mancanza assoluta o motivazione meramente apparente). La Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno esaminato le critiche mosse allo "Studio Alfa" e il parere del C.T.A., che peraltro non aveva descritto un rischio attuale e concreto di crollo ma aveva indicato la necessità di ulteriori verifiche e possibili interventi ex punto 8.3 NTC. Il Tribunale ha inoltre valorizzato l'assenza di segni esteriori di danno, l'assenza di provvedimenti amministrativi limitativi dell'uso e l'attivazione da parte del Comune dell'iter per i lavori di adeguamento, elementi che complessivamente hanno portato a escludere il periculum in mora e il fumus sufficienti per il sequestro. Di conseguenza il ricorso per cassazione è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
Disciplina la cognizione in sede di appello cautelare: il Tribunale, giudicando l'appello avverso provvedimenti in materia cautelare reali, può riesaminare gli elementi; la Corte di Cassazione in sede di legittimità valuta solo vizi di legge o difetti motivazionali radicali.
Fattispecie contravvenzionale relativa alla prevenzione del pericolo di rovina di edifici e strutture; il giudice deve valutare fumus del reato e periculum in mora sulla base di elementi tecnici oggettivi e della concreta situazione dell'immobile.
Regola l'adozione delle misure cautelari reali (compreso il sequestro preventivo): la valutazione del fumus e del periculum è tipica del giudice del merito e in Cassazione non può essere sostituita da un sindacato sul merito, salvo vizio di legge.
punto 8.3 delle Norme Tecniche di Costruzione (N.T.C.)
Prevede che, in caso di mancata soddisfazione delle verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo (carichi permanenti e altre azioni di servizio), sia necessario adottare provvedimenti restrittivi dell'uso e/o procedere ad interventi di miglioramento o adeguamento; il parere tecnico che invoca il punto 8.3 non equivale automaticamente all'indicazione della necessità di sequestro preventivo, ma richiede ulteriori verifiche tecniche e valutazioni discrezionali dell'ente proprietario e dell'autorità giudiziaria.
art. 325 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali ai soli vizi di violazione di legge; la Corte sottolinea che non è ammissibile un ricorso che si limiti a riesaminare il merito o la valutazione delle prove.
Massime di principio
- In sede di richiesta di sequestro preventivo per rischio di rovina è decisivo dimostrare un periculum in mora concreto e attuale; pareri tecnici che segnalano criticità ma richiedono approfondimenti non bastano automaticamente a giustificare il sequestro.
- Il giudice di merito deve valutare il complesso degli elementi tecnici e amministrativi (rapporti tecnici, assenza/presenza di segni esteriori di danno, provvedimenti amministrativi, attivazione dell'ente proprietario per i lavori) per verificare fumus e periculum.
- Il richiamo alle Norme Tecniche di Costruzione e al punto 8.3 indica la possibile necessità di misure restrittive o interventi di adeguamento, ma non impone automaticamente il sequestro preventivo senza ulteriori verifiche tecniche e senza che emerga un rischio attuale di crollo.
- L'avvio da parte del proprietario (es. Comune) dell'iter per i lavori di adeguamento può incidere negativamente sulla sussistenza del periculum in mora e dunque ostare alla misura cautelare reale.
- In Cassazione il sindacato contro ordinanze di sequestro preventivo è limitato ai vizi di legge o ad una motivazione del provvedimento radicalmente carente; le contestazioni che colgono l'illogicità o la valutazione delle prove sono in genere inammissibili.
- Pareri tecnici divergenti (studi privati vs. comitati tecnici ministeriali) richiedono che il giudice compia una valutazione integrata; la sola discrepanza non vale a caratterizzare automaticamente l'affidabilità dell'uno o dell'altro per giustificare il sequestro.
- L'assenza di provvedimenti amministrativi limitativi e di segni esteriori di danno è elemento rilevante nella valutazione cautelare della pericolosità immediata dell'immobile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28197/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28200/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28203/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28204/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28205/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28206/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →