Cassazione Penale, Sentenza n. 30966/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, è stato acquisito il certificato di morte del ricorrente (decesso avvenuto il 26/06/2024, certificato acquisito l'11/07/2024). Ai sensi dell'art. 150 cod. pen. la morte dell'imputato prima della condanna estingue il reato; di conseguenza la Corte ha dichiarato l'estinzione dei reati contestati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione proponeva sei censure: con i motivi 1°, 3° e 5° si contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata e/o insufficiente valutazione degli elementi probatori idonei a configurare il reato indicato al capo A; con il motivo 4° si deduceva analoga carenza probatoria rispetto al capo B; con il motivo 6° si lamentava la mancata motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen. e l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.
Norme richiamate
«La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato»
La Corte ha applicato la norma per dichiarare l'estinzione dei reati a seguito del decesso dell'imputato intervenuto prima del passaggio in giudicato; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 4, 61, primo comma, n. 1, cod. pen.
Quelle norme erano indicate come base normativa dei capi di imputazione (reato/i contestato/i nel capo A) e dell'aggravante; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure su tali norme per effetto dell'estinzione del reato.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Riferita come norma sottesa al capo B di imputazione; anche su questo capo le questioni di merito sono rimaste inesaminate a causa dell'estinzione del reato.
art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.
Norma dell'attenuante contestata nel motivo 6°: la Corte non ha deciso nel merito sulla sua concessione o esclusione a seguito dell'intervenuta estinzione.
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta prima del passaggio in giudicato estingue il reato (art. 150 c.p.) e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza: le censure di merito restano, in genere, senza esame.
- L'estinzione per morte comporta la cessazione del rapporto processuale penale e del rapporto processuale civile instaurato nel procedimento penale (es. richiesta di risarcimento formulata in sede penale), per cui chiunque intenda ottenere risarcimento dovrà valutare azioni autonome in sede civile.
- Per fruire dell'estinzione è necessario che venga acquisito al fascicolo il certificato di morte; l'ufficio giudiziario dichiarerà l'estinzione d'ufficio o su istanza quando il decesso è accertato prima del giudicato.
- Se interviene estinzione prima del giudicato, le questioni probatorie o di diritto sollevate in cassazione (vizi di motivazione, contestazione di elementi probatori, riconoscimento di aggravanti/attenuanti) non sono generalmente decise sul merito.
- L'annullamento per estinzione non produce una 'assoluzione' nel senso pieno: la condanna si estingue per effetto della morte e non assume efficacia di giudicato favorevole rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
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