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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31811/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale relativo al procedimento a carico di MEZZATESTA Domenico e altri per associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di evasione fiscale (capo A) e reati tributari connessi (capi B, C, D, E: artt. 110 c.p. e artt. 4, 5, 10 d.lgs. n.74/2000). Il G.I.P. di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 13/05/2022, aveva dichiarato la propria incompetenza sostenendo che la base organizzativa dovesse collocarsi a Santa Cristina di Aspromonte, luogo di residenza e presunta direzione del sodalizio da parte di MEZZATESTA, e trasmise gli atti al P.M. presso il Tribunale di Palmi. Il G.I.P. di Palmi, con ordinanza del 30/01/2023, sollevò conflitto negativo ritenendo invece territorialmente competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, avendo l'operatività del sodalizio manifestato esternamente la propria vitalità in quella città attraverso la commissione dei reati tributari mediante le società "cartiere" con sede in Barcellona Pozzo di Gotto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il conflitto sussistente e, risolvendolo, ha dichiarato la competenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; ha disposto la trasmissione degli atti a detto Tribunale. La Corte ha condiviso il criterio applicato dal G.I.P. di Palmi, ritenendo determinante, in ipotesi di reato associativo considerato il più grave, il luogo in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (ossia la sede operativa/basedove si svolgevano programmazione, ideazione e direzione delle attività criminoso), e ha rilevato che le società "cartiere" con sede legale a Barcellona Pozzo di Gotto erano cruciali per l'attuazione del programma criminoso e lì sono stati posti in essere i reati-fine.

Norme richiamate

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Regola generale per la determinazione della competenza territoriale: il luogo della consumazione del reato. Utilizzata come riferimento nel valutare dove si siano concretamente realizzate le condotte rilevanti.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Disciplina la situazione di stallo processuale quando due giudici rifiutano contemporaneamente la cognizione del medesimo fatto; da qui la necessità dell'intervento della Corte per dirimere il conflitto.

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte la funzione di risolvere il conflitto di competenza tra uffici giudiziari.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137

    Prevede la possibilità di trasmissione scritta della requisitoria del Procuratore Generale; qui utilizzata per la conclusione scritta a favore della competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

  • artt. 110 c.p. e d.lgs. n. 74/2000 (artt. 4, 5, 10)

    art. 110 c.p.; d.lgs. n. 74/2000 artt. 4, 5, 10

    Norme sostanziali relative ai reati-fine contestati (compravendita/importazioni fraudolente e violazioni tributarie), che definiscono gli illeciti posti in essere tramite le società "cartiere" e costituiscono i reati rilevanti ai fini della determinazione della competenza territoriale.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, Ord. n. 19308/2020; Sez. 3, n. 38009/2019; Sez. 6, n. 4118/2018)

    Sez. 1, Ord. n. 19308 del 9/6/2020; Sez. 3, n. 38009 del 10/5/2019; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018

    Richiamo a precedenti decisionali che affermano il principio secondo il quale, nei reati associativi, la competenza territoriale si determina rispetto al luogo in cui ha sede la base operativa del sodalizio ovvero dove si è concretamente manifestata la sua operatività, più che rispetto al luogo di costituzione "ideologica" del pactum sceleris o alla residenza del presunto capo.

Massime di principio

  • Nei reati associativi la competenza territoriale si determina rispetto al luogo in cui si svolgevano programmazione, direzione e operatività del sodalizio (la "base"), non semplicemente in base alla residenza del presunto capo.
  • Se l'attività operativa del sodalizio si è concretizzata tramite società o strutture locali (es. "cartiere") e i reati-fine sono stati commessi in quel luogo, la competenza territoriale si radica dove ha avuto effetto l'operatività.
  • In caso di incertezza sul luogo di consumazione del reato più grave, si applicano le regole ordinarie di determinazione della competenza (art. 8 c.p.p.), privilegiando il luogo del più grave reato-fine ove possibile.
  • Quando due giudici rifiutano contemporaneamente la cognizione del medesimo fatto si crea conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p.; la risoluzione spetta alla Corte (art. 32 c.p.p.).
  • La circostanza che il presunto vertice del sodalizio risieda in un luogo diverso non prevale automaticamente sulla rilevanza del luogo in cui l'associazione ha operativamente agito; occorre valutare dove si è effettivamente manifestata la struttura criminale.
  • Per valutare la competenza è opportuno acquisire e valorizzare elementi oggettivi quali sedi legali/operative delle società coinvolte, luoghi di esecuzione delle operazioni e documentazione societaria che indichi la realizzazione dei reati-fine.

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