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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38886/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per l'esposizione debitoria di un conto corrente intestato a una società, con importo pari a euro 15.829,75 oltre interessi di mora. La società debitrice ha proposto opposizione e poi appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo la revoca del decreto. La corte d'appello ha ritenuto l'appello inammissibile perché la sentenza di primo grado si fondava su più rationes decidendi autonome e l'atto di appello aveva censurato solo una di esse, lasciando intatte le altre, ormai coperte da giudicato. In cassazione, la società ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 324, 329, 342 e 346 c.p.c., sostenendo che il gravame, pur indirizzato contro una sola delle ragioni poste a base della decisione, fosse comunque sufficiente a devolvere integralmente la controversia di primo grado e a evitare la formazione di giudicato sulle altre rationes. La controricorrente, quale successore a titolo particolare del credito, ha resistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome e idonee ciascuna da sola a giustificare il decisum, l'omessa impugnazione di anche una sola di esse comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, poiché su quella ratio non censurata si forma giudicato. Ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla corte territoriale e ha rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sull'impugnazione per sostenere il tema del giudicato interno formatosi sulle rationes non censurate

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per la preclusione derivante dalla mancata impugnazione di capi o rationes della sentenza

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti di specificità dell'atto di appello e all'effetto devolutivo

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per la sorte delle domande ed eccezioni non riproposte in appello

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicata come norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

  • art. 2384 c.c.

    menzionato dalla corte territoriale per affermare che la cessazione dalla carica dell'amministratore non era opponibile al terzo in mancanza di comunicazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, l'appellante deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione di anche una sola ratio comporta l'inammissibilità dell'appello per giudicato interno sulla parte non contestata.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione in presenza di più rationes autonome non deriva necessariamente da un difetto di interesse in senso sostanziale, ma dal fatto che la decisione resta comunque sorretta da una base non attinta dal gravame.
  • Il giudice di merito può valutare discrezionalmente se le ragioni poste a fondamento della sentenza siano effettivamente autonome e sufficienti; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, se adeguatamente denunciato.
  • L'effetto devolutivo dell'appello è circoscritto ai capi e alle rationes specificamente censurati; ciò che non viene impugnato resta coperto da acquiescenza o giudicato interno.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello è infondato se non supera il rilievo che permane almeno una ratio decidendi autonoma non impugnata e quindi idonea da sola a mantenere ferma la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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