Cassazione Penale, Ordinanza n. 11028/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non era deducibile in sede di legittimità in quanto non confrontato criticamente con la motivazione della sentenza di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto configurabili le aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 c.p. in relazione a un furto. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo l'erroneità della qualificazione aggravata del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproduceva le medesime censure già svolte in appello e già disattese, limitandosi a doglianze generiche sulla pretesa illogicità o carenza motivazionale.
Norme richiamate
individua il reato base di furto oggetto della condanna confermata
richiamato per l'aggravante del furto commesso con violenza sulle cose
richiamato per l'aggravante del furto su beni esposti alla pubblica fede
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità
la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
base normativa implicita della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le stesse censure già formulate in appello.
- È inammissibile il motivo che si limiti a prospettare in modo generico una presunta illogicità o carenza motivazionale senza confrontarsi con le ragioni decisorie poste a fondamento della sentenza di secondo grado.
- La funzione dell'impugnazione è quella di contestare puntualmente il provvedimento impugnato: l'assenza di tale confronto determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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