Cassazione Penale, Sentenza n. 32989/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (ingresso/soggiorno illegale) e condannato a multa. Ha impugnato la sentenza denunciando: 1) carenza di motivazione sull'elemento soggettivo relativo al "giustificato motivo" per il trattenersi nel territorio nazionale (sosteneva di trovarsi in condizioni tali da non poter sostenere il viaggio di ritorno); 2) omissione di pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di esclusione della procedibilità/di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo troppo generico e quindi inammissibile: il ricorrente non aveva allegato concretamente le circostanze ostative che avrebbero giustificato il trattenersi in Italia, e il mero disagio socio-economico non è di norma sufficiente. Ha invece accolto i secondi e terzi motivi: il Giudice di Pace non aveva risposto né motivato la decisione sulla richiesta di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (particolare tenuità) né sulla richiesta delle circostanze attenuanti generiche. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e ha rinviato il processo al Giudice di Pace di Livorno in diversa composizione per nuovo giudizio esclusivamente su quegli aspetti; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Norma che sanziona l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero. La Corte ha confermato che, per escludere il reato invocando un "giustificato motivo" per il trattenersi, l'onere probatorio e di allegazione spetta all'interessato e che il semplice disagio socio-economico non è sufficiente a integrare tale giustificato motivo.
Disciplina la causa che può portare all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ricordato che il giudice deve valutare la tenuità sulla base della fattispecie concreta, considerando congiuntamente gli indici previsti (esiguità del danno o pericolo, occasionalità, basso grado di colpevolezza, pregiudizio per l'imputato) e deve esprimersi esplicitamente sulla richiesta; l'omessa pronuncia comporta annullamento con rinvio.
Norma sulle circostanze attenuanti previste per legge. La Corte ha ritenuto che la richiesta delle attenuanti generiche deve essere valutata e motivata dal giudice; l'assenza di qualsiasi risposta o motivazione sul punto giustifica l'annullamento della sentenza limitatamente a tale profilo.
Massime di principio
- Quando lo straniero invoca un "giustificato motivo" per essersi trattenuto in Italia l'onere dell'allegazione e, in ultima analisi, della prova è a suo carico: il mero disagio socio-economico non è normalmente idoneo a costituire giustificato motivo.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000) si applica valutando la fattispecie concreta e richiede che il giudice consideri congiuntamente gli indici normativi; il difensore deve formularne espressa istanza e il giudice deve motivare sull'accoglimento o sul rigetto.
- La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche impone al giudice un espresso e motivato apprezzamento: l'omissione di qualsiasi pronuncia su tale richiesta è vizio che può essere motivo di annullamento con rinvio.
- Se il ricorso/appello è formalmente inadeguato ma la Corte ritiene possibile una riqualificazione dell'atto (es. appello riqualificato come ricorso per Cassazione), la Corte stessa può procedere alla riqualificazione se ciò consente un esame di merito o di legittimità rilevante.
- In presenza di omissioni motivazionali su profili decisivi (es.: tenuità del fatto o attenuanti), la Corte di legittimità tende ad annullare limitatamente a quei profili e a rinviare per un nuovo giudizio, evitando di sostituirsi al giudice di merito.
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