Sentenza n. 127/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 455/2023 in data 4 dicembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che imponeva l’accredito della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 455/2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile alla docente la carta docente, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, per complessivi euro 1.000,00 relativi agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 6 marzo 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Ha chiesto l’accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. Il TAR aveva inizialmente disposto la regolarizzazione della documentazione, depositata in copia informatica priva dell’asseverazione di conformità; la ricorrente ha successivamente prodotto la sentenza e il certificato corredati dalle asseverazioni richieste. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l’Amministrazione ne aveva ricevuto regolare notificazione e il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso senza adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che questi provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., mediante determinazione della somma dovuta nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una somma di denaro per l’ulteriore violazione o ritardo nell’adempimento.
artt. 112 ss. c.p.a.
esperimento del rimedio giudiziale
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una decisione giurisdizionale passata in giudicato rimasta ineseguita.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso affinché possa ritenersi integrato il presupposto temporale dell’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico oggetto della condanna contenuta nella sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’Amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia imponga un obbligo specifico di facere amministrativo o di attribuzione patrimoniale.
- Per l’esecuzione coattiva di una pronuncia nei confronti di un’Amministrazione dello Stato deve essere decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla regolare notificazione del provvedimento giurisdizionale all’Amministrazione.
- La regolare notificazione della sentenza a un indirizzo PEC qualificato come domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere il termine per l’adempimento, quando l’indirizzo sia riferibile all’Amministrazione destinataria.
- In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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