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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32429/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All'imputato erano stati contestati i reati di rapina e lesioni personali. La Corte d'appello di Milano aveva affermato la sua responsabilità ritenendo che avesse fornito un contributo concorsuale all'azione: avrebbe contribuito ad accerchiare la persona offesa e, insieme al coimputato, ne avrebbe ostacolato l'inseguimento dell'autore materiale dello strappo della collana e della spinta alla vittima, assicurando il possesso del bene sottratto. Il ricorrente ha proposto un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità. In particolare, ha riproposto l'incertezza iniziale sull'individuazione dei correi e la pretesa assenza agli atti delle immagini di videosorveglianza. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in termini generici, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, e quindi privo dei requisiti di specificità e pertinenza richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre osservato che la censura non si correlava alle ragioni della decisione impugnata: la Corte d'appello aveva spiegato che l'erronea individuazione iniziale del ricorrente come autore materiale, dovuta all'imprecisione della persona offesa e al trauma subito, era stata superata dal filmato di videosorveglianza, integralmente allegato al fascicolo e accessibile alle parti, che individuava inequivocabilmente il coimputato quale autore materiale. Il ricorso reiterava inoltre questioni di merito già esaminate in appello e mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico, non specifico e privo di concreta correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto logicamente corretta e adeguatamente motivata la decisione della Corte d'appello sia sulla disponibilità delle immagini di videosorveglianza sia sul contributo concorsuale del ricorrente alla rapina. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice della rapina, reato per il quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente in concorso con altri.

  • art. 582 c.p.

    Norma incriminatrice delle lesioni personali, reato contestato al ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Prevede il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a evidenziare un effettivo vizio della motivazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiede che l'impugnazione individui specificamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle censure; il ricorso è stato ritenuto privo di tali requisiti.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che denunci genericamente mancanza o manifesta illogicità della motivazione senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata e senza indicare gli elementi concreti posti a fondamento della censura.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva tra le ragioni sviluppate nella sentenza impugnata e quelle dedotte nell'impugnazione; la mera riproposizione di questioni già esaminate e risolte dal giudice di merito non soddisfa tale requisito.
  • Non è consentito in sede di legittimità ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e degli elementi di fatto quando la sentenza impugnata esponga una motivazione logica, coerente e priva di contraddizioni.
  • Il contributo concorsuale alla rapina può essere ravvisato anche nella condotta di chi, senza realizzare materialmente lo strappo del bene, contribuisca ad accerchiare la vittima e a ostacolarne l'inseguimento, assicurando così il possesso della cosa sottratta.

Come è indicizzato

MaterieRapinaLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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