Cassazione Penale, Sentenza n. 18134/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che lo ha riconosciuto responsabile di dichiarazione fraudolenta ai fini IVA per gli anni 2012-2013 in qualità di legale rappresentante della DIGITAL CENTO s.r.l. (accuse relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da ASTRA TECNOLOGIE s.r.l. e I.M. TRADE s.r.l.). Il motivo principale di ricorso è il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo): si contesta che la Corte abbia errato nel ritenere consapevolezza del sistema fraudolento, nell'individuare le società ASTRA e IM TRADE come societa' cartiere e nel valutare la documentazione (rapporti con la societa' di logistica, corrispondenza dei prezzi, dichiarazioni di dipendenti), oltre a lamentare il travisamento di atti e la mancata considerazione di elementi favorevoli alla buona fede del MATLI'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del ricorrente attaccassero il merito delle valutazioni probatorie e la persuasivita' della motivazione (censure non ammessi in sede di legittimità se non per mancanza, manifesta illogicita' o contraddittorietà). Ha confermato che la Corte territoriale e il primo giudice, in doppia conforme, hanno correttamente argomentato la qualificazione di ASTRA e IM TRADE come societa' cartiere, la rilevanza delle dichiarazioni confessionali, delle anomalie societarie e documentali e degli elementi intercettativi atti a desumere la consapevolezza del MATLI' nel sistema di frode carosello. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. (Si ricorda che la Corte d'Appello aveva previamente dichiarato estinta per prescrizione la fattispecie A e rideterminato le pene relative alla fattispecie B, nonche' disposto la confisca diretta nei confronti della DIGITAL CENTO e l'eventuale confisca per equivalente a carico del MATLI').
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte richiama l'articolo per giustificare che il dolo specifico puo' essere desunto anche da una serie di elementi indiziari non predeterminati quando ricorrano i presupposti probatori, ossia per consentire inferenze probatorie fondate su elementi complessivi
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)
Principio secondo cui in cassazione non sono ammissibili censure dirette a rimettere in discussione la persuasivita' o l'adeguatezza della motivazione di merito salvo mancanza, manifesta illogicita' o contraddittorieta' essenziale
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 (E.) - dottrina della doppia conforme
Affermato che quando sentenza di appello riprende e si salda con quella di primo grado formando un corpo decisionale unitario (doppia conforme), il controllo in Cassazione sulla motivazione e' piu' ristretto
Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017 (Pelliccio)
Precedente che consente di desumere la consapevolezza del sistema fraudolento nelle frodi carosello da circostanze fattuali (p.es. esiguita' del prezzo d'acquisto rispetto al prezzo di mercato), principio evocato per spiegare modalita' di inferenza del dolo
Massime di principio
- In Cassazione non si possono impugnare liberamente valutazioni di merito e la rivalutazione della prova e' preclusa salvo vizi gravi della motivazione (mancanza, manifesta illogicita', contraddittorieta').
- La 'doppia conforme' (allineamento tra primo e secondo grado) rafforza la resistenza delle valutazioni probatorie al sindacato di legittimita'.
- Nei casi di frode carosello il dolo specifico puo' essere desunto da un insieme di elementi indiziari convergenti (es. figura delle societa' cartiere, anomalie societarie, omissioni fiscali, dichiarazioni confessionali, scarsa corrispondenza tra prezzi e mercato).
- La qualita' di 'societa' cartiera' puo' essere accertata con elementi come assenza di sede operativa, amministratori nullatenenti, mancata tenuta o presentazione di dichiarazioni fiscali, e rapporti documentali incoerenti con la reale filiera commerciale.
- Per provare la buona fede dell'imprenditore e' necessario produrre elementi concreti e contemporanei alle operazioni (non documentazione di ricerca o giustificazioni create ex post) e refutare in modo specifico gli indizi contrari; mera alternativa interpretativa non basta in Cassazione.
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