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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41073/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze, ma nel giudizio di legittimità la Corte rileva che il ricorso introduceva questioni non devolute al giudice di appello. Dalla decisione emerge che l'atto di appello riguardava soltanto l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e la quantificazione della pena. Con il ricorso per cassazione, invece, sono stati dedotti il primo e il secondo motivo sulla riqualificazione della condotta e sulla natura del contributo del ricorrente, temi poi ulteriormente sviluppati in memoria con richiesta di riqualificazione ai sensi degli artt. 56 e 378 c.p. La Corte ha ritenuto tali censure precluse perché prive di correlazione con i punti effettivamente devoluti con l'atto di appello. Il terzo motivo riproponeva, in modo meramente reiterativo, la censura sulla misura della pena, già esaminata e disattesa dalla sentenza impugnata con argomenti ritenuti corretti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non consentiti perché introducevano questioni nuove, non devolute in appello, e che il terzo motivo fosse solo ripetitivo della doglianza sulla pena già motivatamente respinta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come oggetto dell'impugnazione in appello; la Corte non entra nel merito dell'aggravante, ma rileva che era uno dei soli punti devoluti al giudice territoriale.

  • art. 56 c.p.

    Invocato solo con la memoria di replica per la riqualificazione della condotta; la Corte lo considera questione nuova e quindi preclusa in cassazione perché non devoluta con l'appello.

  • art. 378 c.p.

    Invocato insieme all'art. 56 c.p. ai fini della richiesta di riqualificazione; la Corte ne esclude l'esame per difetto di correlazione con i motivi di appello.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di prova che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821

    Richiamata come precedente sul principio per cui le questioni non devolute con l'atto di impugnazione non possono essere introdotte successivamente in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni che non siano state devolute al giudice di appello con l'atto di impugnazione, poiché esse restano precluse per difetto di correlazione tra motivi di ricorso e punti impugnati.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica della condotta formulata per la prima volta in memoria o con motivi nuovi non è ammissibile se introduce un tema estraneo ai capi e punti già devoluti in appello.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo meramente reiterativo una censura già esaminata e disattesa dalla sentenza impugnata è inammissibile se non confronta specificamente la motivazione di rigetto.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che l'impugnazione è stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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