Cassazione Civile, Ordinanza n. 32203/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
Una persona fisica aveva subito lesioni personali dopo essere inciampata e, dopo essersi costituita parte civile nel parallelo processo penale per lesioni a carico del legale rappresentante della società che aveva in custodia l’area del sinistro, aveva promosso davanti al Tribunale di Brescia un’azione civile di risarcimento contro la società indicata come responsabile dell’insidia. Il Tribunale aveva sospeso il processo civile richiamando gli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p. La danneggiata ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo l’illegittimità della sospensione; la Procura Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Nel frattempo, però, dagli atti risultava che la parte civile era stata esclusa nel processo penale e che lo stesso Tribunale aveva revocato la sospensione, ordinando la prosecuzione del giudizio civile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile sopravvenuto il regolamento di competenza, perché il provvedimento impugnato era stato revocato nel corso del procedimento e quindi era venuto meno l’oggetto del ricorso. Ha tuttavia condannato la società intimata al pagamento delle spese sulla base della soccombenza virtuale, osservando che la sospensione obbligatoria ex art. 75, terzo comma, c.p.p. richiede la coincidenza tra imputato e convenuto, non presente nel caso concreto, e che comunque non ricorrevano i presupposti di una sospensione facoltativa, data l’autonomia del processo penale e del diverso regime probatorio civile.
Norme richiamate
richiamato dal tribunale per disporre la sospensione; la Corte non ne esamina nel merito la correttezza, perché il provvedimento è stato revocato e il regolamento è divenuto improcedibile/inammissibile sopravvenuto
richiamato quale base della sospensione del giudizio civile in pendenza del processo penale; la Corte osserva che la sospensione obbligatoria presuppone la coincidenza tra imputato e convenuto
la sospensione obbligatoria del processo civile dopo la costituzione di parte civile opera solo se imputato e convenuto coincidono; nel caso concreto tale presupposto mancava
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Il regolamento di competenza diventa inammissibile sopravvenutamente quando il provvedimento impugnato viene revocato o comunque cessa di esistere prima della decisione della Corte, difettando così l’oggetto dell’impugnazione.
- La sospensione obbligatoria del giudizio civile per la pendenza del processo penale, dopo la costituzione di parte civile, presuppone la coincidenza soggettiva tra imputato nel penale e convenuto nel civile; in mancanza, non può essere disposta ai sensi dell’art. 75, terzo comma, c.p.p.
- La sospensione facoltativa del processo civile in attesa dell’esito del penale richiede una valutazione rigorosa dei presupposti e non è giustificata quando i due giudizi sono autonomi e soggetti a diversi regimi probatori.
- In tema di spese del regolamento, la parte intimata può essere condannata secondo la soccombenza virtuale anche se il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenienze, quando il ricorso sarebbe stato fondato nel merito.
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