Cassazione Penale, Sentenza n. 15927/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza d'appello del 13/10/2023: 1) errata applicazione della norma sull'illecito di cui all'art. 474 c.p. con riferimento alla "grossolanità" della contraffazione e al presunto onere probatorio posto a carico dell'imputato; 2) assenza di motivazione circa la prova del reato di ricettazione (art. 648 c.p.); 3) erronea applicazione delle norme sulle pene sostitutive (art. 20-bis c.p., artt. 53 e ss. L. 689/1981), illogicità motivazionale nel diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria - la Corte avrebbe rifiutato la conversione basandosi sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato invece che sui criteri previsti dalla legge - e mancata rateizzazione della multa; censura sulla eventuale applicabilità retroattiva delle novità legislative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per manifesta infondatezza e ripetitività, osservando che il possesso, a fini di vendita, di prodotti con marchi contraffatti integra il reato previsto dall'art. 474 c.p. anche se la contraffazione è grossolana (reato di pericolo che tutela la fede pubblica). Ha confermato inoltre la condanna per ricettazione in forma attenuata (art. 648 c.p.) sulla base del possesso finalizzato al commercio e dell'assenza di giustificazione della provenienza. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sul diniego della conversione in pena pecuniaria: la scelta è discrizionaria del giudice di merito che deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte d'appello ha motivato logicamente la prognosi negativa sulla capacità di adempiere richiamando l'ammissione al gratuito patrocinio come elemento indicativo di mancanza di reddito. Ha inoltre precisato che, anche dopo le modifiche normative (d.lgs. n.150/2022), l'art. 58 L. 689/81 richiede la considerazione dei criteri dell'art. 133 c.p. Con il rigetto, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Nota sulle pene: sentenza di primo grado 3 anni e €4.000; Corte d'Appello rideterminò a 7 mesi e €400; ricorso in Cassazione rigettato.
Norme richiamate
La detenzione a fini di vendita di prodotti recanti marchi contraffatti è reato di pericolo che tutela la fede pubblica; non è necessario che la contraffazione sia idonea a ingannare l'acquirente (la "grossolanità" non esclude il reato).
La ricettazione può essere riconosciuta anche in forma "tenue" quando il possesso finalizzato al commercio e l'assenza di giustificazione della provenienza permettono di ritenere integrata la fattispecie.
Citato dalla difesa in relazione ai limiti di applicazione e ai criteri di responsabilità, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura sull'errata applicazione.
Norme sulle sanzioni amministrative e sulle pene sostitutive; il giudice deve valutare la sostituzione delle pene secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito.
Anche dopo la modifica normativa, l'art. 58 richiede che il giudice tenga conto dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. nella valutazione dell'applicabilità delle pene sostitutive.
Riferito dalla difesa in tema di sospensione condizionale e incompatibilità con la sostituzione; la Corte ha ritenuto che la domanda fosse stata compresa e che la valutazione fosse corretta.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle pene sostitutive: il giudice di merito deve applicarli e può esprimere un giudizio discrezionale sulla capacità di adempiere del condannato.
Intervento normativo che ha esteso l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive; la Corte segnala che, pur con la novella, rimane l'obbligo di valutare i criteri dell'art. 133 c.p.
sentenza Sezioni Unite n. 24476/2010
Richiamata dalla difesa in tema di non discriminazione per condizioni economiche nella sostituzione della pena; la Corte osserva che la discrezionalità del giudice di merito resta e che la motivazione sul caso concreto è decisiva.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il possesso, per la vendita, di prodotti con marchio contraffatto integra il reato previsto dall'art. 474 c.p. anche se la contraffazione è grossolana: in linea generale non è necessario provare l'effettivo inganno dell'acquirente.
- La prova della ricettazione può essere desunta dal possesso finalizzato al commercio e dall'assenza di giustificazioni sulla provenienza; censure in fatto sulla valutazione della prova sono difficilmente accolte in Cassazione se il giudice di merito ha motivato.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p.; l'ammissione al gratuito patrocinio può essere valutato come elemento indiziario della mancanza di solvibilità e giustificare il diniego.
- Le modifiche normative sulle pene sostitutive (es. d.lgs. 150/2022) non eliminano l'obbligo di considerare i criteri di cui all'art. 133 c.p.; l'eventuale applicazione retroattiva di novità che incidono sul diritto sostanziale va valutata con attenzione, ma non travolge la discrezionalità motivata del giudice di merito.
- Le impugnazioni in Cassazione che ripropongono censure già valutate e motivate in sede di merito senza indicare elementi nuovi o specifici sono spesso dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza o per mera ripetitività.
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