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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15129/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un atto notarile del 7 novembre 2011 con cui vari venditori, tra cui alcuni ricorrenti in proprio e altri quali eredi, hanno venduto a una società un terreno sito in Fondi e hanno anche ratificato una precedente vendita di altro terreno della medesima area, operazione che l'Ufficio ha qualificato come divisoria tra gli eredi, con conseguente avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale sul valore complessivo dei beni. I contribuenti hanno impugnato l'avviso contestandone la motivazione e il merito; la CTP ha respinto il ricorso, mentre la CTR ha accolto parzialmente l'appello, ritenendo l'avviso sufficientemente motivato, affermando la debenza solidale dell'imposta in relazione alla vendita ratificata e revocando però le sanzioni per buona fede. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per mancanza di esposizione dei fatti e per assenza di una vera ratio decidendi su uno dei motivi di appello, in particolare quello relativo alla reale carenza di motivazione dell'avviso per mancata allegazione e produzione del certificato di destinazione urbanistica richiamato nell'atto; 2) omessa pronuncia e/o motivazione insufficiente sul dedotto effetto espansivo del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altri coobbligati solidali e sulla mancata considerazione delle decisioni già rese in altri giudizi sul medesimo avviso o sul valore dei beni; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR menzionato nel dispositivo un appello incidentale che, secondo i ricorrenti, non era stato proposto dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo. Sul primo ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse meramente apparente, perché l'affermazione di adeguata motivazione dell'avviso era tautologica e priva di reale argomentazione, senza affrontare la specifica censura relativa al certificato di destinazione urbanistica e alla concreta motivazione dell'atto. Sul secondo ha rilevato che la CTR non aveva esaminato il motivo di appello concernente l'asserito effetto estensivo del giudicato favorevole nei confronti di altri coobbligati solidali, questione che richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la dedotta erronea menzione dell'appello incidentale non veniva accompagnata dall'indicazione di uno specifico pregiudizio concreto subito dai ricorrenti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR di Roma, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la sua violazione è stata evocata per denunciare la mancanza di una motivazione effettiva e intelligibile della decisione di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza, ritenuta in concreto apparente dalla Corte.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    Norma posta a presidio del contenuto motivazionale delle sentenze tributarie; la Corte ne ha fatto applicazione per censurare la motivazione solo apparente della CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Riferito ai vizi di nullità della sentenza per errori processuali, tra cui motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni/motivi; la sua violazione è stata ravvisata per l'omesso esame di uno dei motivi di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti, ma la Corte ha riqualificato la doglianza come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., quindi vizio ex n. 4.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione: una motivazione tautologica o indecifrabile non lo soddisfa.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando si risolve in formule tautologiche o meramente assertive che non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la decisione è nulla per violazione del minimo costituzionale di motivazione.
  • Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi di appello ritualmente dedotti; l'omessa considerazione di una censura integra violazione dell'art. 112 c.p.c., deducibile come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Quando si deduce l'effetto estensivo del giudicato favorevole formatosi nei confronti di un coobbligato, il giudice deve verificare in concreto l'identità dell'obbligazione e la compatibilità del giudicato con l'oggetto della lite, trattandosi di accertamento che richiede l'esame dei fatti e degli atti di causa.
  • Il vizio processuale denunciato in cassazione richiede l'allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa; in difetto, la censura è inammissibile se si lamenta un errore che non ha inciso sulla decisione o sulle posizioni processuali della parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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