Cassazione Penale, Sentenza n. 896/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello del 26/01/2022 che, nell'ambito dell'opposizione ex art. 667 c.p.p., aveva revocato il decreto di sequestro e confisca limitatamente a due polizze assicurative intestate alla ricorrente ritenute temporaneamente distanti dall'epoca del "reato spia"; la ricorrente deduceva violazione od erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 e 240-bis c.p., censurando che la corte di appello non avrebbe esaminato specificamente le contestazioni sulla convivenza con il condannato Giuseppe Morena e sul nesso di derivazione tra il reato e i beni
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le deduzioni della ricorrente fossero generiche e prive di elementi probatori concreti circa la propria effettiva titolarità dei beni contestati. Ha richiamato il principio secondo cui il terzo intestatario può contestare soltanto la fittizietà dell'intestazione e deve addurre elementi fattuali che dimostrino la proprietà esclusiva del bene; non può invece, in quanto terzo, sollevare profili relativi ai presupposti della confisca nei confronti del proposto (es. pericolosità, sproporzione, provenienza), per carenza di interesse concreto. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Norma sulla confisca di prevenzione: la Corte ha applicato i principi relativi alla confisca di prevenzione per beni ritenuti riconducibili a condotte criminali; ha distinto tra beni per i quali la presunzione di derivazione dall'attività illecita è ragionevole e quelli temporaneamente troppo distanti dall'evento criminoso (polizze) per cui la presunzione è irragionevole
Norma procedimentale sull'opposizione al sequestro: il procedimento in cui la Corte di appello ha valutato la revoca del decreto di sequestro e confisca ai sensi della normativa processuale penale
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Richiamata per i principi di ammissibilità dell'impugnazione: la Corte ne trae il principio che l'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non ha interesse, applicato per escludere l'interesse del terzo a dedurre profili inerenti i presupposti della confisca rivolti al condannato
Norma che prevede conseguenze in caso di inammissibilità dell'impugnazione: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a sequestro/ confisca può impugnare efficacemente soltanto dimostrando la fittizietà dell'intestazione: è necessario fornire elementi fattuali concreti che provino la propria effettiva titolarità e disponibilità esclusiva del bene
- Non è legittimo che il terzo contesti i presupposti della confisca relativi al proposto (es. pericolosità, sproporzione, prova della provenienza illecita), perché ciò presupporrebbe un interesse concreto che compete al proposto stesso
- Allegazioni generiche e prive di prova relative alla titolarità o ai rapporti familiari/di convivenza con il proposto sono inidonee e determinano l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse o per assenza di allegazione sufficiente
- Nel valutare la riconducibilità dei beni a un'attività illecita i giudici possono applicare il criterio della ragionevolezza temporale: acquisti o polizze stipulate in epoche molto posteriori al "reato spia" possono essere considerati troppo distanti per fondare una presunzione automatica di derivazione illecita
- Chi intende resistere ad una confisca preventiva dovrebbe concentrare la difesa del terzo sulla prova della propria titolarità (documenti, elementi di fatto distinti e specifici) piuttosto che su censure generiche rivolte alla posizione del condannato
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