Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Matera il 5 marzo 2019 per i reati indicati (artt. 648 e 474 c.p.), con censura sulla dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per presunta tardività. La Corte di appello di Potenza aveva ritenuto tardivo l'appello perché pervenuto in cancelleria il 25/03/2019 mentre, secondo la Corte, il termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione (sentenza motivata contestualmente del 5/03/2019, comunicata il 6/03/2019) era scaduto il 21/03/2019. Il Procuratore generale ha dedotto invece che l'atto era stato spedito con raccomandata il 20/03/2019 e pertanto tempestivo ai sensi dell'art. 583 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che l'appello del Procuratore generale fosse stato trasmesso tramite lettera raccomandata consegnata al servizio postale il 20/03/2019, perciò proposta entro il termine di 15 giorni. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione/del rilascio al servizio postale e che il ritardo del recapito alla cancelleria non è imputabile alla parte pubblica. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno per il prosieguo del giudizio di appello.
Norme richiamate
La norma prevede che l'impugnazione sia proposta nella data di spedizione della raccomandata; la Corte ha ritenuto applicabile il principio per cui la consegna della raccomandata al servizio postale (20/03/2019) fa decorrere tempestivamente l'impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre appello avverso la sentenza quando la motivazione è contestuale; la Corte ha calcolato il termine a partire dalla data di comunicazione della sentenza con motivazione contestuale del 5/03/2019 (comunicata il 6/03/2019).
Norme penali relative ai reati di cui l'imputato era accusato e per i quali il Tribunale aveva pronunciato l'assoluzione; la sentenza di assoluzione era l'atto impugnato dal Procuratore generale.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016 (Ferri)
La Corte cita precedenti che confermano il principio secondo cui il ritardo del recapito alla cancelleria non addebita la parte che ha spedito tempestivamente la raccomandata; la tempestiva consegna al servizio postale è rilevante per il computo dei termini.
Massime di principio
- La spedizione per raccomandata con ricevuta o prova di consegna al servizio postale entro il termine legale fa valere l'impugnazione come tempestiva ai sensi dell'art. 583 c.p.p., anche se il documento giunge in cancelleria oltre il termine.
- Il termine di 15 giorni per l'appello (art. 585, comma 1, lett. a)) decorre dalla comunicazione della sentenza con motivazione contestuale; è essenziale calcolare correttamente la data iniziale del termine.
- Il ritardo nel recapito non è imputabile alla parte che ha rispettato la forma e i tempi di spedizione; pertanto la prova della consegna al servizio postale è determinante per la valutazione di tempestività.
- In casi simili è consigliabile conservare e allegare al fascicolo processuale la prova di avvenuta spedizione (timbro postale, ricevuta) per evitare contestazioni di tardività.
- Se la Corte d'appello dichiara inammissibile un atto per tardività nonostante la prova di spedizione, è possibile impugnare tale decisione in cassazione, che può annullare e rinviare il giudizio per riesame.
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