Cassazione Penale, Ordinanza n. 10173/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per falso in relazione a una carta di circolazione. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge processuale e contraddittorietà della motivazione: ha sostenuto che la prova della falsità non potesse ritenersi acquisita senza la produzione del documento originale, contestando che fosse sufficiente l'accertamento tecnico eseguito dai Carabinieri; ha inoltre dedotto che si trattasse di un falso grossolano, cioè di una falsità strutturalmente inidonea a trarre in inganno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché, nel rito abbreviato, la prova della falsità dell'atto può essere tratta ritualmente dagli accertamenti compiuti durante le indagini, senza necessità che il documento falso sia materialmente acquisito al fascicolo ai fini della condanna. Ha inoltre rilevato che la censura sul preteso falso grossolano era meramente assertiva e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva logicamente individuato la falsità nel contrasto tra l'atto e gli esiti della verifica di polizia. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata unitamente all'art. 482 c.p. per il falso relativo all'atto documentale contestato
norma incriminatrice richiamata per la falsità materiale/uso di atto falso in relazione alla carta di circolazione oggetto di contestazione
in caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251548 - 01
richiamata per il principio secondo cui, nel rito abbreviato, ai fini della condanna per falso non è indispensabile l'acquisizione materiale dell'atto falso al fascicolo
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
richiamata sul profilo della colpa del ricorrente quando l'impugnazione sia manifestamente inammissibile
Massime di principio
- Nel rito abbreviato, la prova della falsità di un atto può essere desunta dagli accertamenti svolti nel corso delle indagini, senza che sia necessario l'inserimento materiale dell'originale nel fascicolo, se la dimostrazione della falsità risulta comunque ritualmente acquisita.
- La censura di legittimità che deduca il "falso grossolano" deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una mera affermazione assertiva della non ingannevolezza dell'atto non è sufficiente a scardinare la decisione di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze non specificamente correlate alla motivazione della sentenza, specialmente quando la motivazione di merito sia congrua e logica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente infondata, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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