Sentenza n. 3543/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accertato il diritto dell'ex militare al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e aveva condannato l'INPS alla rideterminazione dell'indennità
Esito
Favorevole al resistente (ex militare)
Prevale il privato
La controversia
L'ex appartenente all'Arma dei carabinieri, congedato a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio, aveva chiesto al TAR l'accertamento del diritto all'inclusione della maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, con conseguente pagamento delle differenze. Il TAR aveva accolto la domanda. L'INPS ha proposto appello articolando due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem e l'inammissibilità della riproposizione della domanda, sostenendo che la medesima pretesa era già stata oggetto di un precedente giudizio tra le stesse parti, definito con pronuncia di improcedibilità a seguito di rinuncia al ricorso. Con il secondo ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale, deducendo la violazione dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 e sostenendo che l'eccezione era stata ritualmente formulata in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la decisione del TAR. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione del ne bis in idem, rilevando che la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, adottata a seguito di rinuncia irrituale al ricorso, è una decisione di rito ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a. e non una pronuncia di merito. Essa, pertanto, non preclude la successiva riproposizione della stessa pretesa sostanziale, purché il diritto non sia prescritto. Inoltre, la rinuncia al ricorso riguardava gli atti del giudizio e non risultava estesa espressamente alla pretesa sostanziale. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione perché formulata in primo grado in modo estremamente generico, mediante il solo riferimento alla prescrizione quinquennale, senza indicare adeguatamente la relativa base normativa e senza delimitare concretamente l'oggetto dell'eccezione. Il richiamo all'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 era stato introdotto soltanto in appello. In ogni caso, il dies a quo della prescrizione quinquennale non coincide con la cessazione dal servizio, ma con la data dell'ultimo ordinativo di pagamento della buonuscita, anche in ragione dell'efficacia interruttiva del riconoscimento del debito derivante dal pagamento rateale. Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto la richiesta di deferimento della questione all'Adunanza plenaria, ritenendo il principio sulla decorrenza della prescrizione consolidato e non sussistendo contrasti interpretativi rilevanti. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in l. 20 novembre 1987, n. 472
La maggiorazione di sei scatti stipendiali costituisce una voce da includere nella base di calcolo del trattamento di fine servizio spettante all'ex appartenente all'Arma dei carabinieri nelle condizioni esaminate.
art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
pronuncia dichiarativa di sopravvenuto difetto di interesse
La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è una decisione di rito e non produce un giudicato di merito preclusivo della riproposizione della domanda sostanziale.
art. 34 c.p.a.
È richiamato per distinguere le pronunce di merito dalle pronunce di rito dichiarative dell'improcedibilità.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia irrituale al ricorso può determinare la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del giudizio; tale rinuncia riguarda gli atti del processo, salvo espressa rinuncia alla pretesa sostanziale.
art. 20, comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
Prevede il termine di prescrizione quinquennale rilevante per il diritto azionato; il relativo richiamo deve essere specificamente effettuato dalla parte che eccepisce la prescrizione.
art. 2938 c.c.
La prescrizione è un'eccezione in senso stretto e non è rilevabile d'ufficio.
art. 2946 c.c.
È richiamato quale disposizione sull'ordinaria prescrizione decennale, distinta dalla prescrizione quinquennale dedotta dall'INPS.
art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante richiamo a precedenti conformi, ai quali il Collegio ha aderito quanto alla decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è una decisione di rito e non determina un giudicato di merito idoneo a impedire la successiva riproposizione della medesima domanda sostanziale, purché il diritto non sia prescritto.
- La rinuncia al ricorso, ove non contenga un'espressa rinuncia alla pretesa sostanziale, riguarda gli atti del giudizio e non impedisce al titolare di azionare nuovamente il diritto in un successivo processo.
- L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio, deve essere formulata in modo specifico, con indicazione della tipologia e della base normativa applicabile e con adeguata delimitazione del periodo e del diritto cui si riferisce; il mero riferimento generico alla prescrizione quinquennale è inammissibile.
- Per il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione di emolumenti non computati, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento della prestazione, e non dalla cessazione dal servizio, anche perché il pagamento rateale può integrare riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
- Non ricorrono i presupposti per la rimessione all'Adunanza plenaria quando la questione interpretativa è stata già risolta da un orientamento consolidato della Sezione e non risultano contrasti giurisprudenziali significativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1038/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1039/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1040/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1041/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1042/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1043/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →