Cassazione Penale, Ordinanza n. 00231/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla novità/inammissibilità della censura, non specificamente proposta in appello, e sulla ritenuta sufficienza della motivazione implicita della sentenza impugnata sul punto della recidiva e del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. L'unico motivo deduceva l'omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva contestata a carico del ricorrente. La Corte rileva che la doglianza è inammissibile perché la censura era stata formulata in appello in modo del tutto generico, come mera richiesta finale, senza costituire uno specifico motivo autonomo. Inoltre osserva che la Corte territoriale, confermando la congruità della pena determinata all'esito del giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche e l'assenza di elementi per una ulteriore mitigazione, ha implicitamente escluso la possibilità di eliminare l'aggravante, con motivazione implicita ma univoca.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione non specificamente e autonomamente devoluta con i motivi di appello; la generica prospettazione in appello non consente di sviluppare per la prima volta in cassazione una censura specifica.
La Corte richiama la recidiva contestata e osserva che la motivazione della sentenza d'appello, nel confermare la pena e il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, ha implicitamente escluso la possibilità di non applicare l'aggravante.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non può essere dedotta una questione che non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di appello; una censura solo genericamente accennata in appello non è poi sviluppabile per la prima volta in cassazione.
- La mancata risposta espressa del giudice d'appello su una deduzione difensiva non integra vizio di motivazione quando la questione risulti comunque logicamente e univocamente disattesa dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata.
- La conferma del trattamento sanzionatorio all'esito del giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche può valere come implicita esclusione della richiesta di eliminazione della recidiva, se la motivazione evidenzia l'assenza di elementi per ulteriore mitigazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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