Cassazione Penale, Sentenza n. 41899/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato estinto il processo per "esito positivo delle condotte riparatorie" ai sensi dell'art. 162‑ter c.p. sostenendo che la riparazione del danno si era perfezionata dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento (violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 162‑ter) e che, essendosi opposti il pubblico ministero e la parte civile, doveva trovare applicazione la procedura predibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p., impedendo la pronuncia immediata della liberatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha affermato che l'istituto dell'estinzione del reato per condotta riparatoria di cui all'art. 162‑ter c.p. non è assoggettato alla disciplina dell'art. 469 c.p.p. (l'opposizione delle parti non è di per sé un veto impeditivo), ma ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale pronunciato la declaratoria di estinzione dopo l'apertura del dibattimento senza che fosse stata dimostrata la sussistenza delle condizioni di deroga previste dal secondo comma dell'art. 162‑ter. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio; la Cassazione ha inoltre precisato che la declaratoria resa dopo l'apertura del dibattimento ha natura dibattimentale ed è appellabile e ha qualificato il ricorso del Procuratore Generale come per saltum ex art. 569 c.p.p.
Norme richiamate
"entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado"; possibilità di "ulteriore termine, non superiore a sei mesi" se l'imputato dimostra impossibilità non a lui imputabile; il giudice deve sentire "le parti e la persona offesa"
La Corte interpreta l'art. 162‑ter nel senso che la riparazione deve essere "interamente" effettuata entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, a pena di decadenza, salvo la deroga del secondo comma che richiede prova di impossibilità non imputabile all'imputato e la fissazione di un termine supplementare non superiore a sei mesi. L'audizione delle parti e della persona offesa ha valore informativo e valutativo, non vincolante.
riguarda gli esiti di proscioglimento predibattimentale e prevede consultazione e la non opposizione del pubblico ministero e dell'imputato
La Corte precisa che la procedura e i vincoli di cui all'art. 469 c.p.p. (predibattimentale) non sono automaticamente richiamabili per l'applicazione dell'art. 162‑ter: l'eventuale dissenso del P.M. o delle parti non fa venire meno, di per sé, la possibilità per il giudice di dichiarare l'estinzione per riparazione quando siano rispettati i requisiti temporali e sostanziali.
richiamato il "comma 4" per la trasmissione degli atti e il "comma 1" per la qualificazione per saltum
La Corte ha annullato e rinviato ai sensi dell'art. 569 comma 4 c.p.p.; ha inoltre qualificato il ricorso del Procuratore Generale come ricorso per saltum ex art. 569 comma 1, investendo il giudice di appello competente.
Citato a confronto: la giurisprudenza sul precedente istituto disciplinato dal d.lgs. 274/2000 ha mostrato che l'obbligo di sentire le parti non necessariamente implica la necessità del loro consenso; la Corte usa tale confronto per sostenere una lettura non vincolante dell'audizione nelle procedure di riparazione.
art. 131‑bis cod. pen. e art. 133 cod. pen.
Richiamati a fini comparativi per evidenziare come il legislatore abbia diversamente disciplinato istituti di non punibilità (più vincolati al consenso e alla valutazione ampia del giudice) rispetto all'estinzione per riparazione, la quale mira a procedure più snelle e deflattive.
art. 1208 cod. civ. e art. 652 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi utilizzati per sottolineare che l'offerta reale di risarcimento (anche se non accettata) può costituire elemento valutabile dal giudice e che la sentenza di estinzione non produce giudicato nel civile ex art. 652 c.p.p., lasciando aperta la tutela civile.
Massime di principio
- L'estinzione del reato per condotta riparatoria (art. 162‑ter c.p.) richiede che la riparazione sia "interamente" perfezionata entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, salvo che l'imputato provi un'impossibilità non a lui imputabile e ottenga un termine supplementare (max 6 mesi).
- L'audizione delle parti e della persona offesa prevista dall'art. 162‑ter ha valore valutativo e informativo: il dissenso del pubblico ministero o della persona offesa non ha di per sé efficacia impeditiva dell'adozione della causa estintiva, purché siano rispettati i requisiti temporali e sostanziali della norma.
- Se la riparazione si perfeziona dopo l'apertura del dibattimento senza la prova della deroga, la declaratoria di estinzione è illegittima e la sentenza deve essere annullata e rinviata.
- La declaratoria di estinzione pronunciata dopo l'apertura del dibattimento ha natura dibattimentale ed è appellabile dalle parti; il Procuratore Generale può, in casi rilevanti, proporre ricorso per cassazione qualificabile per saltum ex art. 569 c.p.p.
- Prassi consigliata: chi intende avvalersi della causa estintiva dovrebbe documentare e formalizzare l'offerta/riparazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; il pubblico ministero e la parte civile dovrebbero tempestivamente eccepire eventuali profili di decadenza o insufficienza probatoria.
- La congruità della riparazione può essere valutata autonomamente dal giudice penale; le eventuali insufficienti soddisfazioni rimangono però perseguibili in sede civile.
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